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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 agosto 1999, n. 394

Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

note: Entrata in vigore del decreto: 18-11-1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2023)
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Testo in vigore dal:  18-11-1999 al: 24-2-2005
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Art. 40

Casi particolari di ingresso per lavoro
1. L'autorizzazione al lavoro per gli stranieri di cui all'art. 27, commi 1 e 2, del testo unico quando richiesta è rilasciata con l'osservanza delle modalità previste dall'articolo 30, commi 2 e 3, del presente regolamento e delle ulteriori modalità previste dal presente articolo. L'autorizzazione al lavoro è rilasciata al di fuori delle quote stabilite con il decreto di cui all'articolo 3, comma 4, del testo unico.
2. Salvo diversa disposizione di legge o di regolamento, per rapporti di lavoro determinati, l'autorizzazione non può essere concessa per un periodo superiore a quella del rapporto di lavoro a tempo determinato e, comunque a due anni; la proroga, se prevista, non può superare lo stesso termine. La validità dell'autorizzazione deve essere espressamente indicata nel provvedimento.
3. Salvo quanto previsto dai commi 11, 13, 14 e 15 del presente articolo e dal comma dell'articolo 27 del testo unico, l'autorizzazione al lavoro è rilasciata dalle competenti Direzioni provinciali del lavoro. Ai fini del visto d'ingresso e della richiesta del permesso di soggiorno, l'autorizzazione al lavoro deve essere utilizzata entro 90 giorni dal rilascio, osservate le disposizioni dell'articolo 31.
4. Fatti salvi, per gli stranieri di cui all'articolo 27, comma 1, lettera f), del testo unico, i più levati limiti temporali previsti dall'articolo 5, comma 3, lettera c), del medesimo testo unico, il visto d'ingresso e il permesso di soggiorno per gli stranieri di cui al presente articolo sono rilasciati per il tempo indicato nell'autorizzazione al lavoro o, se questa non è richiesta, per il tempo strettamente corrispondente alle documentate necessità.
5. Per i lavoratori di cui all'articolo 27, comma 1, lettera a), del testo unico, l'autorizzazione al lavoro si riferisce ai dirigenti o al personale altamente specializzato, assunti almeno dodici mesi prima della data del trasferimento temporaneo, nel rispetto degli impegni derivanti dall'Accordo G.A.T.S., ratificato e reso esecutivo in Italia con la legge 29 dicembre 1994, n. 747.
6. Per il personale di cui all'articolo 27, comma 1, lettere b) e c), del testo unico, l'autorizzazione è subordinata alla richiesta dell'Università o dell'istituto di istruzione universitaria che attesti il possesso dei requisiti professionali necessari per l'espletamento delle relative attività.
7. Per il personale di cui all'articolo 27, comma 1, lettera d), del testo unico la richiesta deve essere presentata o direttamente dall'interessato corredandola del contratto relativo alla prestazione professionale da svolgere in Italia, oppure dal datore di lavoro in caso di assunzione in qualità di lavoratore subordinato.
8. Per i lavoratori di cui all'articolo 27, comma 1, lettera e), del testo unico, deve essere acquisito il contratto di lavoro autenticato dalla rappresentanza diplomatica o consolare.
L'autorizzazione non può essere rilasciata a favore dei collaboratori familiari di cittadini stranieri.
9. Per gli stranieri di cui all'articolo 27, comma 1, lettera f), del testo unico, l'autorizzazione al lavoro è rilasciata esclusivamente per la durata del periodo di addestramento dichiarata dal datore di lavoro che non può superare il biennio.
Durante tale periodo di addestramento, il lavoratore interessato può svolgere le prestazioni di lavoro subordinato mediante un rapporto di tirocinio.
10. Per i lavoratori di cui all'articolo 27, comma 1, lettera g), del testo unico, l'autorizzazione al lavoro può essere richiesta solo da organizzazione o impresa, italiana o straniera, operante nel territorio italiano, con proprie sedi, rappresentanze o filiali, e può riguardare soltanto prestazioni qualificate di lavoro subordinato, per un numero limitato di lavoratori.
11. Per gli stranieri di cui all'articolo 27, comma 1, lettera h), del testo unico, componenti l'equipaggio delle navi con bandiera della Repubblica e per gli stranieri dipendenti da società straniere appaltatrici dell'armatore, chiamati all'imbarco su navi italiane da crociera per lo svolgimento di servizi complementari di cui all'articolo 17 della legge 5 dicembre 1986, n. 856, si osservano le specifiche disposizioni di legge che disciplinano la materia e non è necessaria l'autorizzazione al lavoro. I relativi visti d'ingresso sono rilasciati dalle rappresentanze diplomatiche o consolari entro termini abbreviati e con procedure semplificate definite con le istruzioni di cui all'articolo 5, comma 3, Essi consentono la permanenza a bordo della nave anche quando la stessa naviga nelle acque territoriali o staziona in un porto nazionale. In caso di sbarco, si osservano le disposizioni in vigore per il rilascio del permesso di soggiorno.
Restano ferme le disposizioni in vigore per il rilascio dei visti di transito.
12. Nell'ambito di quanto previsto all'articolo 27, comma 1, lett. i), del testo unico, accordi bilaterali con Stati non appartenenti all'Unione europea possono prevedere l'impiego in Italia, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato alle dipendenze di datori di lavoro italiani o stranieri operanti in Italia, di gruppi di lavoratori, per la realizzazione di opere determinate o per la prestazione di servizi per un tempo non superiore a due anni, al termine dei quali i lavoratori stranieri hanno l'obbligo di rientrare nel Paese di provenienza. In tali casi l'autorizzazione al lavoro, il visto d'ingresso e il permesso di soggiorno sono rilasciati per il tempo strettamente necessario alla durata del rapporto di lavoro connesso alla realizzazione dell'opera o alla prestazione del servizio.
13. Per i lavoratori dello spettacolo di cui all'articolo 27, comma 1, lettere l), m), n) e o), del testo unico l'autorizzazione al lavoro è rilasciata dall'Ufficio speciale di collocamento dei lavoratori dello spettacolo di Roma e sue sezioni di Milano e Napoli e dall'Ufficio di collocamentio per lo spettacolo di Palermo, per un periodo non superiore a sei mesi, salvo prosecuzione del rapporto di lavoro con il medesimo datore di lavoro.
14. Per ali sportivi stranieri di cui all'articolo 27, comma 1, lettera p), del testo unico, l'autorizzazione al lavoro è sostituita dalla dichiarazione nominativa di assenso del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, sulla richiesta della società destinataria delle prestazioni sportive, osservate le disposizioni della legge 23 marzo 1981, n. 91.
15. Per i lavoratori di cui all'articolo 27, comma 1, lettera q), del testo unico, e per quelli occupati alle dipendenze di rappresentanze diplomatiche o consolari o di enti di diritto internazionale aventi sede in Italia, l'autorizzazione al lavoro non è richiesta.
16. Per gli stranieri di cui all'articolo 27, comma 1, lettera r), del testo unico, l'autorizzazione al lavoro è rilasciata nell'ambito, anche numerico, degli accordi internazionali in vigore per un periodo non superiore ad un anno, salvo diversa indicazione degli accordi medesimi. Se si tratta di persone collocate "alla pari" al di fuori di programmi di scambio di giovani o di mobilità di giovani, l'autorizzazione al lavoro non può avere durata superiore a tre mesi. Nel caso di stranieri che giungono in Italia con un visto per vacanze lavoro, nel quadro di accordi internazionali in vigore per l'Italia, l'autorizzazione al lavoro può essere rilasciata dalla Direzione provinciale del lavoro successivamente all'ingresso dello straniero nel territorio dello Stato a richiesta del datore di lavoro, per un periodo complessivo non superiore a sei mesi e per non più di tre mesi con lo stesso datore di lavoro.
17. L'autorizzazione al lavoro per gli stranieri di cui all'articolo 27, comma 1, lettere a), b). c), e d), del testo unico, e la dichiarazione di assenso del C.O.N.I., per quelli di cui allo stesso articolo, lettera p), è richiesta anche quando si tratta di prestazioni di lavoro autonomo.
18. L'autorizzazione al lavoro, il visto d'ingresso e il permesso di soggiorno di cui al presente articolo, ad eccezione dei provvedimenti relativi agli stranieri di cui al comma 9, non possono essere rinnovati e, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, non possono essere utilizzati per un diverso rapporto di lavoro. I permessi di soggiorno rilasciati a norma del presente articolo non possono essere convertiti, salvo quanto previsto dall'articolo 14, comma 5.
Note all'art. 40:
- Per completezza d'informazione si riporta il testo dell'art. 27 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (per l'argomento v. nelle note alle premesse):
"Art. 27 (Ingresso per lavoro in casi particolari) (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 25; legge 30 dicembre 1986, n. 943, art. 14, commi 2 e 4). - 1. Al di fuori degli ingressi per lavoro di cui agli articoli precedenti, autorizzati nell'ambito delle quote di cui all'art. 3, comma 4, il regolamento di attuazione disciplina particolari modalità e termini per il rilascio delle autorizzazioni al lavoro, dei visti di ingresso e dei permessi di soggiorno per lavoro subordinato, per ognuna delle seguenti categorie di lavoratori stranieri:
a) dirigenti o personale altamente specializzato di società aventi sede o filiali in Italia ovvero di uffici di rappresentanza di società estere che abbiano la sede principale di attività nel territorio di uno Stato membro dell'Organizzazione mondiale del commercio, ovvero dirigenti di sedi principali in Italia di società italiane o di società di altro Stato membro dell'Unione europea;
b) lettori universitari di scambio o di madre lingua;
c) professori universitari e ricercatori destinati a svolgere in Italia un incarico accademico o un'attività retribuita di ricerca presso università, istituti di istruzione e di ricerca operanti in Italia;
d) traduttori e interpreti;
e) collaboratori familiari aventi regolarmente in corso all'estero da almeno un anno, rapporti di lavoro domestico a tempo pieno con cittadini italiani o di uno degli Stati membri dell'Unione europea residenti all'estero che si trasferiscono in Italia, per la prosecuzione del rapporto di lavoro domestico;
f) persone che, autorizzate a soggiornare per motivi di formazione professionale, svolgano periodi temporanei di addestramento presso datori di lavoro italiani effettuando anche prestazioni che rientrano nell'ambito del lavoro subordinato;
g) lavoratori alle dipendenze di organizzazioni o imprese operanti nel territorio italiano, che siane stati ammessi temporaneamente a domanda del datore di lavoro, per adempiere funzioni o compiti specifici, per un periodo limitato o determinato, tenuti a lasciare l'Italia quando tali compiti o funzioni siano terminati;
h) lavoratori marittimi occupati nella misura e con le modalità stabilite nel regolamento di attuazione;
i) lavoratori dipendenti regolarmente retribuiti da datori di lavoro, persone fisiche o giuridiche, residenti o aventi sede all'estero e da questi direttamente retribuiti, i quali siano temporaneamente trasferiti dall'estero presso persone fisiche o giuridiche, italiane o straniere, residenti in Italia, al fine di effettuare nel territorio italiano determinate prestazioni oggetto di contratto di appalto stipulato tra le predette persone fisiche o giuridiche residenti o aventi sede in Italia e quelle residenti o aventi sede all'estero, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 1655 del codice civile e della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, e delle norme internazionali e comunitarie;
l) lavoratori occupati presso circhi o spettacoli viaggianti all'estero;
m) personale artistico e tecnico per spettacoli lirici, teatrali, concertistici o di balletto;
n) ballerini, artisti e musicisti da impiegare presso locali di intrattenimento;
o) artisti da impiegare da enti musicali teatrali o cinematografici o da imprese radiofoniche o televisive, pubbliche o private, o da enti pubblici, nell'ambito di manifestazioni culturali o folcloristiche;
p) stranieri che siano destinati a svolgere qualsiasi tipo di attività sportiva professionistica presso società sportive italiane ai sensi della legge 23 marzo 1981, n. 91;
q) giornalisti corrispondenti ufficialmente accreditati in Italia e dipendenti regolarmente retribuiti da organi di stampa quotidiani o periodici, ovvero da emittenti radiofoniche o televisive straniere;
r) persone che, secondo le norme di accordi internazionali in vigore per l'Italia, svolgono in Italia attività di ricerca o un lavoro occasionale nell'ambito di programmi di scambi di giovani o di mobilità di giovani o sono persone collocate "alla pari".
2. In deroga alle disposizioni del presente testo unico i lavoratori extracomunitari dello spettacolo possono essere assunti alle dipendenze dei datori di lavoro per esigenze connesse alla realizzazione e produzione di spettacoli previa apposita autorizzazione rilasciata dall'ufficio speciale per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo o sue sezioni periferiche che provvedono, sentito il Dipartimento dello spettacolo, previo nulla osta provvisorio dell'autorità provinciale di pubblica sicurezza. L'autorizzazione è rilasciata, salvo che si tratti di personale artistico ovvero di personale da utilizzare per periodi non superiori a tre mesi, prima che il lavoratore extracomunitario entri nel territorio nazionale. I lavoratori extracomunitari autorizzati a svolgere attività lavorativa subordinata nel settore dello spettacolo non possono cambiare settore di attività né la qualifica di assunzione. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con le Autorità di Governo competenti in materia di turismo ed in materia di spettacolo, determina le procedure e le modalità per il rilascio dell'autorizzazione prevista dal presente comma.
3. Rimangono ferme le disposizioni che prevedono il possesso della cittadinanza italiana per lo svolgimento di determinate attività.
4. Il regolamento di cui all'art. 1 contiene altresì norme per l'attuazione delle convenzioni ed accordi internazionali in vigore relativamente all'ingresso e soggiorno dei lavoratori stranieri occupati alle dipendenze di rappresentanze diplomatiche o consolari o di enti di diritto internazionale aventi sede in Italia.
5. L'ingresso e il soggiomo dei lavoratori frontalieri non appartenenti all'Unione europea è disciplinato dalle disposizioni particolari previste negli accordi internazionali in vigore con gli Stati confinanti". - Per il testo dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (per l'argomento v. nelle note alle premesse), v. nelle note all'art. 14. - Per il testo dell'art. 5, comma 3, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (per l'argomento v. nelle note alle premesse), v. nelle note all'art. 36. - La legge 29 dicembre 1994, n. 747, reca: "Ratifica ed esecuzione degli atti concernenti i risultati dei negoziati dell'Uruguay Round, adottati a Marrakech il 15 aprile 1994". - Si riporta il testo vigente dell'art. 17 della legge 5 dicembre 1986, n. 856 (Norme per la ristrutturazione della flotta pubblica (Gruppo FINMARE) e interventi per l'armamento pubblico):
"Art. 17. - 1. Il Ministro della marina mercantile, in deroga agli articoli 316 e seguenti del codice della navigazione, può autorizzare l'armatore ad appaltare ad imprese nazionali o straniere che abbiano un raccomandatario o un rappresentante in Italia, servizi complementari di camera, servizi di cucina o servizi generali a bordo delle navi adibite a crociera. Per i mezzi navali che eseguono lavori in mare al di fuori delle acque territoriali italiane, oltre che per i servizi già indicati per le navi da crociera, può essere concessa analoga autorizzazione anche per i servizi di officina, cantiere e assimilati.
2. Tali servizi sono svolti dall'appaltatore con gestione ed organizzazione propria ed il relativo personale non fa parte dell'equipaggio pur essendo soggetto alla gerarchia di bordo prevista dall'art. 321 del codice della navigazione.
3. Non si applicano le disposizioni di cui all'art. 3 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369". - La legge 23 marzo 1981, n. 91, reca: "Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti".