LEGGE 5 dicembre 1986, n. 856

Norme per la ristrutturazione della flotta pubblica (Gruppo Finmare) e interventi per l'armamento privato.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/12/2006)
Testo in vigore dal: 1-1-2000
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 17.

  1. Il Ministro della marina mercantile, in deroga agli articoli 316
e  seguenti del codice della navigazione, puo' autorizzare l'armatore
ad  appaltare  ad  imprese  nazionali  o  straniere  che  abbiano  un
raccomandatario  o un rappresentante in Italia, servizi complementari
di  camera,  servizi  di cucina o servizi generali a bordo delle navi
adibite a crociera. Per i mezzi navali che eseguono lavori in mare al
di  fuori  delle acque territoriali italiane, oltre che per i servizi
gia'  indicati  per le navi da crociera, puo' essere concessa analoga
autorizzazione anche per i servizi di officina, cantiere e assimilati
(( nonche' ogni altra attivita' commerciale complementare, accessoria
o comunque relativa all'attivita' crocieristica )).
  2.  Tali  servizi  sono  svolti  dall'appaltatore  con  gestione ed
organizzazione   propria  ed  il  relativo  personale  non  fa  parte
dell'equipaggio pur essendo soggetto alla gerarchia di bordo prevista
dall'articolo 321 del codice della navigazione.
  3.  Non  si  applicano  le disposizioni di cui all'articolo 3 della
legge 23 ottobre 1960, n. 1369.
  ((  3-bis.  I  servizi  e  le  attivita' di cui ai commi 1 e 2 sono
soggetti alla disciplina di cui agli articoli 3 e 6 del decreto-legge
30  dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge
27 febbraio 1998, n. 30 )).