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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 agosto 1982, n. 798

Attuazione della direttiva (CEE) n. 71/316 relativa alle disposizioni comuni agli strumenti di misura ed ai metodi di controllo metrologico.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/05/2011)
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vigente al 26/06/2020
Testo in vigore dal:  3-6-2011
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 9 febbraio 1982, n. 42, recante delega al Governo ad emanare norme per l'attuazione delle direttive della Comunità economica europea;
Vista la direttiva n. 71/316 del 26 luglio 1971, emanata dal Consiglio delle Comunità europee, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle disposizioni comuni agli strumenti di misura ed ai metodi di controllo metrologico;
Considerato che in data 8 giugno 1982, ai termini dell'art. 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 42, è stato inviato lo schema del presente provvedimento ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica per gli adempimenti ivi previsti;
Tenuto conto delle osservazioni formulate in sede parlamentare;
Considerato che risulta così completato il procedimento previsto dalla legge di delega;
Sulla proposta del Ministro per il coordinamento interno delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e di grazia e giustizia;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 luglio 1982;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1

1. È istituito il controllo
((CE))
degli strumenti comprendente l'approvazione
((CE))
del modello e la verificazione prima
((CE))
, o uno solo di questi istituti.
2. Possono essere sottoposti al controllo
((CE))
gli strumenti compresi in una categoria per la quale è stata emanata una direttiva particolare delle Comunità europee, attuata nell'ordinamento interno in conformità delle disposioni in vigore.
3. Il controllo
((CE))
eseguito da un altro Stato membro delle Comunità europee ha effetto identico a quello eseguito dagli uffici di cui all'art. 2.
4. Agli strumenti muniti di marchi
((CE))
attestanti la verificazione prima
((CE))
, o di contrassegni
((CE))
comprovanti l'esonero dalla verificazione prima
((CE))
, non si applica l'art. 14 del testo unico delle leggi metriche, approvato con regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088.
5. Per gli strumenti muniti del marchio di verificazione prima
((CE))
, le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 precedenti e all'art.
1- bis sono valide esclusivamente sino alla fine dell'anno successivo a quello in cui è stato apposto il predetto marchio, salvo che termini superiori vengano stabiliti in provvedimenti di attuazione di direttive particolari.