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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 agosto 1982, n. 798

Attuazione della direttiva (CEE) n. 71/316 relativa alle disposizioni comuni agli strumenti di misura ed ai metodi di controllo metrologico.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/05/2011)
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Testo in vigore dal:  4-11-1982 al: 11-5-1988
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 9 febbraio 1982, n. 42, recante delega al Governo ad emanare norme per l'attuazione delle direttive della Comunità economica europea;
Vista la direttiva n. 71/316 del 26 luglio 1971, emanata dal Consiglio delle Comunità europee, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle disposizioni comuni agli strumenti di misura ed ai metodi di controllo metrologico;
Considerato che in data 8 giugno 1982, ai termini dell'art. 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 42, è stato inviato lo schema del presente provvedimento ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica per gli adempimenti ivi previsti;
Tenuto conto delle osservazioni formulate in sede parlamentare;
Considerato che risulta così completato il procedimento previsto dalla legge di delega;
Sulla proposta del Ministro per il coordinamento interno delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e di grazia e giustizia;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 luglio 1982;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1


È istituito il controllo CEE degli strumenti metrici e dei loro dispositivi complementari, di seguito denominati, rispettivamente, "strumenti" e "dispositivi".
Il controllo CEE è costituito dalla sottoposizione di strumenti e dispositivi alla approvazione CEE del modello e alla verifica prima CEE o ad uno solo di questi istituti.
Possono essere sottoposti al controllo CEE gli strumenti e i dispositivi compresi in una categoria per la quale è stata emanata una direttiva particolare delle Comunità europee, attuata nell'ordinamento interno in conformità alle disposizioni in vigore.
Gli strumenti e i dispositivi muniti dei marchi e dei contrassegni attestanti il controllo CEE anche se eseguito presso altri Stati membri delle Comunità, godono, nell'immissione sul mercato e in servizio, dello stesso trattamento riservato agli analoghi strumenti e dispositivi contraddistinti dai marchi nazionali.
Agli strumenti e ai dispositivi sottoposti al controllo CEE presso un altro Stato membro delle Comunità non si applica l'art. 14 del testo unico delle leggi metriche approvato con regio decreto 23 agosto 1890, numero 7088.
Per gli strumenti muniti del marchio di verificazione prima CEE, la deroga di cui al comma precedente è valida sino alla fine dell'anno successivo a quello in cui è stato apposto il marchio di verificazione prima CEE, salvo che termini superiori vengano stabiliti in provvedimenti di attuazione di direttive particolari.