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DECRETO LEGISLATIVO 30 novembre 2023, n. 175

Riordino e revisione degli ammortizzatori e delle indennità e per l'introduzione di un'indennità di discontinuità in favore dei lavoratori del settore dello spettacolo. (23G00187)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 03/12/2023
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Testo in vigore dal:  3-12-2023

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 14;
Vista la legge 15 luglio 2022, n. 106, recante «Delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo» e, in particolare, l'articolo 2, comma 4, che alla lettera c) reca la delega per la previsione di specifiche tutele normative ed economiche per i casi di contratto di lavoro intermittente o di prestazione occasionale di lavoro, e comma 6, che reca la delega per il riordino e la revisione degli ammortizzatori e delle indennità e per l'introduzione di un'indennità di discontinuità, quale indennità strutturale e permanente, in favore dei lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, nonché dei lavoratori discontinui del settore dello spettacolo di cui alla lettera b) del predetto comma 1, individuati con decreto adottato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della cultura;
Vista la legge 24 febbraio 2023, n. 14, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi.
Proroga di termini per l'esercizio di deleghe legislative», che ha disposto la proroga del termine di esercizio della delega di cui all'articolo 2, comma 6, della legge 15 luglio 2022, n. 106;
Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante «Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Vista la legge 22 novembre 2017, n. 175, recante «Disposizioni in materia di spettacolo e deleghe al Governo per il riordino della materia» e, in particolare, l'articolo 2, comma 5;
Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» e, in particolare, l'articolo 6;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 25 luglio 2023, recante «Individuazione dei lavoratori discontinui del settore dello spettacolo», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 ottobre 2023, n. 234;
Acquisiti i pareri resi dal Consiglio superiore dello spettacolo nelle sedute del 4 luglio 2023 e del 23 ottobre 2023;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 28 agosto 2023;
Acquisita l'intesa sancita in sede di Conferenza unificata nella seduta del 12 ottobre 2023;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 27 novembre 2023;
Sulla proposta del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Oggetto, finalità e ambito di applicazione
1. Al fine di sostenere economicamente i lavoratori del settore dello spettacolo, tenuto conto della specificità delle prestazioni di lavoro nel predetto settore e del loro carattere strutturalmente discontinuo, è riconosciuta, a decorrere dal 1° gennaio 2024, un'indennità di discontinuità, quale indennità strutturale e permanente, in favore dei lavoratori autonomi, ivi compresi quelli con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, e dei lavoratori subordinati a tempo determinato di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, e di cui alla lettera b), individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 25 luglio 2023, recante «Individuazione, dei lavoratori discontinui del settore dello spettacolo», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 ottobre 2023, n. 234.
2. L'indennità di cui al comma 1 è riconosciuta anche ai lavoratori intermittenti a tempo indeterminato, del settore dello spettacolo, che non siano titolari della indennità di disponibilità di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2.
N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'articolo 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non come determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- L'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O., così recita:
«Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo" e con l'indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo adottato dal Governo è trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralità di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo può esercitarla mediante più atti successivi per uno o più degli oggetti predetti. In relazione al termine finale stabilito dalla legge di delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l'esercizio della delega ecceda in due anni, il Governo è tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere è espresso dalle Commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia entro sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle Commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni.»
- L'articolo 2 della legge 15 luglio 2022, n. 106, recante delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 3 agosto 2022, n. 180, così recita:
«Art. 2. (Deleghe al Governo per il riordino delle disposizioni di legge in materia di spettacolo e per il riordino e la revisione degli strumenti di sostegno in favore dei lavoratori del settore nonché per il riconoscimento di nuove tutele in materia di contratti di lavoro e di equo compenso per i lavoratori autonomi). - Omissis
4. Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo il procedimento di cui all'articolo 2, commi 5 e 7, della legge 22 novembre 2017, n. 175, un decreto legislativo recante disposizioni in materia di contratti di lavoro nel settore dello spettacolo, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) riconoscimento delle specificità del lavoro e del carattere strutturalmente discontinuo delle prestazioni lavorative nel settore dello spettacolo, indipendentemente dalla qualificazione autonoma o subordinata del rapporto e dalla tipologia del contratto di lavoro sottoscritto dalle parti;
b) riconoscimento di un'indennità giornaliera, quale elemento distinto e aggiuntivo del compenso o della retribuzione, in caso di obbligo per il lavoratore di assicurare la propria disponibilità su chiamata o di garantire una prestazione esclusiva;
c) previsione di specifiche tutele normative ed economiche per i casi di contratto di lavoro intermittente o di prestazione occasionale di lavoro;
d) previsione di tutele specifiche per l'attività preparatoria e strumentale all'evento o all'esibizione artistica.
5. Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo il procedimento di cui all'articolo 2, commi 5 e 7, della legge 22 novembre 2017, n. 175, un decreto legislativo recante disposizioni in materia di equo compenso per i lavoratori autonomi dello spettacolo, ivi compresi gli agenti e i rappresentanti dello spettacolo dal vivo, di cui all'articolo 4, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) determinazione di parametri retributivi diretti ad assicurare ai lavoratori autonomi la corresponsione di un equo compenso, proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, nonché al contenuto, alle caratteristiche e alla complessità della prestazione;
b) obbligo per le amministrazioni pubbliche di retribuire ogni prestazione di lavoro autonomo nello spettacolo derivante da bandi o procedure selettive.
6. Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo il procedimento di cui all'articolo 2, commi 5 e 7, della legge 22 novembre 2017, n. 175, un decreto legislativo per il riordino e la revisione degli ammortizzatori e delle indennità e per l'introduzione di un'indennità di discontinuità, quale indennità strutturale e permanente, in favore dei lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, nonché dei lavoratori discontinui del settore dello spettacolo di cui alla lettera b) del predetto comma 1, individuati con decreto adottato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della cultura, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il decreto legislativo è adottato tenuto conto del carattere strutturalmente discontinuo delle prestazioni lavorative, nonché nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) aggiornamento e definizione dei requisiti di accesso agli strumenti di sostegno, anche in ragione del carattere discontinuo delle prestazioni lavorative, fondati su:
1) limite massimo annuo di reddito riferito all'anno solare precedente a quello di corresponsione dei sostegni;
2) limite minimo di prestazioni lavorative effettive nell'anno solare precedente a quello di corresponsione dei sostegni;
3) reddito derivante in misura prevalente dalle prestazioni lavorative rese nel settore dello spettacolo;
b) determinazione dei criteri di calcolo dell'indennità giornaliera, della sua entità massima su base giornaliera e del numero massimo di giornate indennizzabili e oggetto di tutela economica e previdenziale, nel limite delle risorse di cui al comma 7;
c) incompatibilità con eventuali sostegni, indennità e assicurazioni già esistenti;
d) individuazione di misure dirette a favorire percorsi di formazione e di aggiornamento per i percettori dei sostegni;
e) determinazione degli oneri contributivi a carico dei datori di lavoro, nonché di un contributo di solidarietà a carico dei soli lavoratori che percepiscono retribuzioni o compensi superiori al massimale contributivo per gli iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, stabilito annualmente ai sensi dell'articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335, per la sola quota di retribuzioni o compensi eccedente il predetto massimale.
Omissis»
- La legge 24 febbraio 2023, n. 14, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. Proroga di termini per l'esercizio di deleghe legislative», è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 febbraio 2023, n. 49.
- Il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 ottobre 1998, n. 250.
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203, S.O.
- Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 febbraio 2004, n. 45, S.O.
- L'articolo 2, comma 5, della legge 22 novembre 2017, n. 175, recante disposizioni in materia di spettacolo e deleghe al Governo per il riordino della materia, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 dicembre 2017, n. 289, così recita:
«Art. 2. (Deleghe al Governo). - Omissis
5. Il decreto o i decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sentito il Consiglio superiore dello spettacolo di cui all'articolo 3 della presente legge e di concerto con i Ministri interessati, previa acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza unificata e del parere del Consiglio di Stato, da rendere nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione dello schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Gli schemi di decreto legislativo sono successivamente trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente il testo alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati.
Omissis»
- L'articolo 6 del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° marzo 2021, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», così recita:
«Art. 6. (Ministeri della cultura e del turismo). - 1. Il «Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo» è ridenominato «Ministero della cultura».
2. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al Capo XII del Titolo IV la rubrica è sostituita dalla seguente: «Ministero della cultura»;
b) all'articolo 52, comma 1, le parole «per i beni e le attività culturali» sono sostituite dalle seguenti: «della cultura» e le parole «, audiovisivo e turismo» sono sostituite dalle seguenti: «e audiovisivo»; (12)
c) all'articolo 53, comma 1, il secondo periodo è soppresso;
d) dopo il Capo XII del Titolo IV è aggiunto il seguente:
«CAPO XII-BIS - MINISTERO DEL TURISMO
Art. 54-bis (Istituzione del Ministero e attribuzioni). - 1. È istituito il Ministero del turismo, cui sono attribuiti le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di turismo, eccettuati quelli attribuiti, anche dal presente decreto, ad altri ministeri o ad agenzie, e fatte salve in ogni caso le funzioni conferite dalla vigente legislazione alle regioni e agli enti locali.
2. Al Ministero del turismo sono trasferite le funzioni esercitate dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo in materia di turismo.
Art. 54-ter (Aree funzionali). - 1. Il Ministero cura la programmazione, il coordinamento e la promozione delle politiche turistiche nazionali, i rapporti con le regioni e i progetti di sviluppo del settore turistico, le relazioni con l'Unione europea e internazionali in materia di turismo, fatte salve le competenze del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale; esso cura altresì i rapporti con le associazioni di categoria e le imprese turistiche e con le associazioni dei consumatori.
Art. 54-quater (Ordinamento). - 1. Il Ministero si articola in uffici dirigenziali generali, coordinati da un segretario generale ai sensi degli articoli 4 e 6. Il numero degli uffici dirigenziali generali, incluso il segretario generale, è pari a 4.».
3. Le denominazioni «Ministro della cultura» e «Ministero della cultura» sostituiscono, ad ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni «Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo» e «Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo». Con riguardo alle funzioni in materia di turismo, le denominazioni «Ministro del turismo» e «Ministero del turismo» sostituiscono, ad ogni effetto e ovunque presenti, rispettivamente, le denominazioni «Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo» e «Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo».
[4. La dotazione finanziaria destinata alle esigenze di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, è incrementata complessivamente di euro 692.000 annui a decorrere dall'anno 2021. ]
5. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 2, lettera d), capoverso «Art. 54-quater», è autorizzata la spesa di euro 441.750 per l'anno 2021 e di euro 883.500 annui a decorrere dall'anno 2022.»
- Il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 25 luglio 2023, recante «Individuazione dei lavoratori discontinui del settore dello spettacolo», è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 ottobre 2023, n. 234.

Note all'art. 1:
- L'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, recante attuazione della delega conferita dall'articolo 2, commi 22 e 23, lettera a), della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di regime pensionistico per i lavoratori dello spettacolo iscritti all'ENPALS, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 giugno 1997, n. 147, così recita:
«Art. 2 (Soggetti assicurati al Fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo istituito presso l'ENPALS). - 1. Nell'ambito delle categorie di cui all'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, come modificato dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, e successive modificazioni ed integrazioni, ai fini dell'individuazione dei requisiti contributivi e delle modalità di calcolo delle contribuzioni e delle prestazioni, i lavoratori vengono distinti in tre gruppi, indipendentemente dalla natura autonoma o subordinata del rapporto di lavoro e individuati con successivo decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, a seconda che:
a) prestino a tempo determinato, attività artistica o tecnica, direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli;
b) prestino a tempo determinato attività al di fuori delle ipotesi di cui alla lettera a); (9)
c) prestino attività a tempo indeterminato.»
- Il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 25 luglio 2023 è citato nei riferimenti alle premesse.
- L'articolo 16 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, recante disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 giugno 2015, n. 144, S.O., così recita:
«Art. 16. (Indennità di disponibilità). - 1. La misura dell'indennità mensile di disponibilità, divisibile in quote orarie, è determinata dai contratti collettivi e non è comunque inferiore all'importo fissato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
2. L'indennità di disponibilità è esclusa dal computo di ogni istituto di legge o di contratto collettivo.
3. L'indennità di disponibilità è assoggettata a contribuzione previdenziale per il suo effettivo ammontare, in deroga alla normativa in materia di minimale contributivo.
4. In caso di malattia o di altro evento che gli renda temporaneamente impossibile rispondere alla chiamata, il lavoratore è tenuto a informarne tempestivamente il datore di lavoro, specificando la durata dell'impedimento, durante il quale non matura il diritto all'indennità di disponibilità. Ove non provveda all'adempimento di cui al periodo precedente, il lavoratore perde il diritto all'indennità per un periodo di quindici giorni, salvo diversa previsione del contratto individuale.
5. Il rifiuto ingiustificato di rispondere alla chiamata può costituire motivo di licenziamento e comportare la restituzione della quota di indennità di disponibilità riferita al periodo successivo al rifiuto.
6. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è stabilita la misura della retribuzione convenzionale in riferimento alla quale il lavoratore intermittente può versare la differenza contributiva per i periodi in cui ha percepito una retribuzione inferiore a quella convenzionale ovvero ha usufruito dell'indennità di disponibilità fino a concorrenza del medesimo importo.»