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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 ottobre 2010, n. 185

Recepimento del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze armate (biennio economico 2008-2009). (10G0206)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/11/2010 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/05/2022)
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Testo in vigore dal:  15-6-2022
aggiornamenti all'articolo

Art. 4

Importo aggiuntivo pensionabile
1. A decorrere dal 1° ottobre 2009, le misure dell'importo aggiuntivo pensionabile di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 52, sono incrementate e rideterminate nei seguenti importi mensili lordi:
Importo aggiuntivo pensionabile a decorrere dal 1° ottobre 2009 Incrementi mensili lordi Importi mensili lordi
Gradi Euro Euro
Tenente Colonnello 13,21 272,29
Maggiore 13,21 272,29
Capitano 13,10 270,03
Tenente 12,99 267,67
Sottotenente 12,55 258,54
1° Maresciallo Luogotenente 12,82 264,23
1° Maresciallo (con 8 anni nel grado) 12,82 264,23
1° Maresciallo 12,82 264,23
Maresciallo Capo 12,51 257,90
Maresciallo Ordinario 12,29 253,28
Maresciallo 12,08 248,92
Sergente Maggiore Capo (con 8 anni nel grado) 12,25 252,35
Sergente Maggiore Capo 12,25 252,35
Sergente Maggiore 11,98 246,93
Sergente 11,80 243,18
Caporal Maggiore Capo scelto (con 8 anni nel grado) 11,86 244,46
Caporal Maggiore Capo scelto 11,86 244,46
Caporal Maggiore Capo 11,80 243,18
Caporal Maggiore scelto 11,76 242,38


(1)

2. Le misure dell'importo aggiuntivo pensionabile di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 52, nonché gli incrementi previsti dal comma 1 sono riportati nell'allegata tabella 1. Restano ferme le misure e le disposizioni vigenti relative all'indennità operativa di base di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 52, riportate a titolo esplicativo nella medesima tabella.

(2) (3)
((4))
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AGGIORNAMENTO (1)

Il D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 94 ha disposto (con l'art. 10, comma 7) che "A decorrere dal 1° gennaio 2017, l'importo aggiuntivo pensionabile di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 2010, n. 185, è rideterminato nelle seguenti misure mensili lorde, per i gradi e le qualifiche affianco di ciascuna indicati:
a) euro 273,53 per primo luogotenente e luogotenente;
b) euro 252,35 per sergente maggiore capo con qualifica speciale e sergente maggiore capo con quattro anni di anzianità nel grado;
c) euro 244,46 per caporal maggiore capo scelto con qualifica speciale e caporal maggiore capo scelto con cinque anni di anzianità nel grado".
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AGGIORNAMENTO (2)

Il D.P.R. 15 marzo 2018, n. 40 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che a decorrere dal 1° gennaio 2018, le misure dell'importo aggiuntivo pensionabile di cui al presente articolo, comma 2, sono incrementate e rideterminate secondo gli importi mensili lordi indicati nella tabella allegata al presente provvedimento.
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AGGIORNAMENTO (3)

Il D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 94, come modificato dal D.Lgs. 27 dicembre 2019, n. 173, nel modificare l'art. 4, comma 1 del D.P.R. 15 marzo 2018, n. 40, ha conseguentemente disposto (con l'art. 10, comma 7-bis) che "A decorrere dal 1° gennaio 2020, l'importo aggiuntivo pensionabile di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 40, è rideterminato nei seguenti importi mensili lordi, per i gradi e le qualifiche affianco di ciascuna indicati:
a) euro 327,03 per primo luogotenente;
b) euro 301,25 per sergente maggiore capo con qualifica speciale;
c) euro 291,02 per caporal maggiore capo scelto con qualifica speciale".
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AGGIORNAMENTO (4)

Il D.P.R. 20 aprile 2022, n. 56, nel modificare l'art. 4, comma 1 del D.P.R. 15 marzo 2018, n. 40, ha conseguentemente disposto (con l'art. 4, comma 1) che "A decorrere dal 1° febbraio 2021, le misure dell'importo aggiuntivo pensionabile di cui all'articolo 4, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 40, come integrate dall'articolo 10, comma 7-bis del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94, sono incrementate e rideterminate nei seguenti importi mensili lordi:
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