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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 settembre 2007, n. 170

Recepimento dell'accordo sindacale e del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare (quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007).

note: Entrata in vigore del decreto: 2-11-2007 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/05/2022)
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Testo in vigore dal:  9-6-2009
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Art. 4

Indennità pensionabile
1. A decorrere dal 1° ottobre 2007, le misure dell'indennità mensile pensionabile di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 2006, n. 220, sono incrementate e rideterminate nei seguenti importi mensili lordi:

Qualifiche Incrementi mensili lordi (euro) Valori mensili lordi (euro)
Vice questore aggiunto e qualifiche equiparate 13,00 812,70
Commissario capo e qualifiche equiparate 12,70 797,60
Commissario e qualifiche equiparate 12,60 790,30
Vice commissario e qualifiche equiparate 12,10 758,30
Ispettore superiore S.U.P.S. e qualifiche equiparate 12,30 772,10
Ispettore capo e qualifiche equiparate 11,80 737,30
Ispettore e qualifiche equiparate 11,40 714,40
Vice ispettore e qualifiche equiparate 11,00 692,00
Sovrintendente capo e qualifiche equiparate 11,30 711,10
Sovrintendente e qualifiche equiparate 10,70 669,20
Vice sovrintendente e qualifiche equiparate 10,60 665,90
Assistente capo e qualifiche equiparate 9,50 598,90
Assistente e qualifiche equiparate 8,70 545,30
Agente scelto e qualifiche equiparate 8,00 500,30
((1))
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AGGIORNAMENTO (1)
Il D.P.R. 16 aprile 2009, n. 51 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che " La decorrenza delle misure dell'indennità mensile pensionabile di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, viene retrodata al 1° febbraio 2007".