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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 aprile 2006, n. 220

Recepimento dell'accordo sindacale e del provvedimento di concertazione integrativi per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, relativi al biennio economico 2004-2005.

note: Entrata in vigore del decreto: 13-7-2006 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/05/2018)
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Testo in vigore dal:  9-6-2009
aggiornamenti all'articolo

Art. 2

Indennità pensionabile
1. Le misure dell'indennità mensile pensionabile di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301, sono incrementate, alle decorrenze sotto indicate, dei seguenti importi mensili lordi:


Qualifica Incremento dal 1° gennaio 2005 (euro) Ulteriore incremento dal 1° novembre 2005(euro)
Vice questore aggiunto e qualifiche equiparate.... 14,80 7,70
Commissario capo e qualifiche equiparate.... 14,50 7,60
Commissario e qualifiche equiparate.... 14,40 7,50
Vice commissario e qualifiche equiparate.... 13,80 7,20
Ispettore superiore SUPS e qualifiche equiparate.... 14,00 7,40
Ispettore capo e qualifiche equiparate.... 13,40 7,00
Ispettore e qualifiche equiparate.... 13,00 6,80
Vice ispettore e qualifiche equiparate.... 12,60 6,60
Sovrintendente capo e qualifiche equiparate.... 12,90 6,80
Sovrintendente e qualifiche equiparate.... 12,20 6,40
Vice sovrintendente e qualifiche equiparate.... 12,10 6,40
Assistente capo e qualifiche equiparate.... 10,90 5,70
Assistente e qualifiche equiparate.... 9,90 5,20
Agente scelto e qualifiche equiparate.... 9,10 4,80
Agente e qualifiche equiparate.... 8,40 4,40
2. Le misure dell'indennità mensile pensionabile di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301, come incrementate ai sensi del comma 1, sono rideterminate nei seguenti importi mensili lordi:



Qualifiche Incrementi mensili lordi (euro) Valori mensili lordi (euro)
Vice questore aggiunto e qualifiche equiparate 13,00 812,70
Commissario capo e qualifiche equiparate 12,70 797,60
Commissario e qualifiche equiparate 12,60 790,30
Vice commissario e qualifiche equiparate 12,10 758,30
Ispettore superiore S.U.P.S. e qualifiche equiparate 12,30 772,10
Ispettore capo e qualifiche equiparate 11,80 737,30
Ispettore e qualifiche equiparate 11,40 714,40
Vice ispettore e qualifiche equiparate 11,00 692,00
Sovrintendente capo e qualifiche equiparate 11,30 711,10
Sovrintendente e qualifiche equiparate 10,70 669,20
Vice sovrintendente e qualifiche equiparate 10,60 665,90
Assistente capo e qualifiche equiparate 9,50 598,90
Assistente e qualifiche equiparate 8,70 545,30
Agente scelto e qualifiche equiparate 8,00 500,30
Agente e qualifiche equiparate 12,90 467,90



(1)
((2))
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AGGIORNAMENTO (1)

Il D.P.R. 11 settembre 2007, n. 170 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che le misure dell'indennità mensile pensionabile di cui al comma 2 del presente articolo, sono incrementate e rideterminate nei suddetti importi mensili lordi a decorrere dal 1° ottobre 2007.
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AGGIORNAMENTO (2)

Il D.P.R. 11 settembre 2007, n. 170, come modificato dall'art. 4, comma 1 del D.P.R. 16 aprile 2009, n. 51, ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che la decorrenza delle misure dell'indennità mensile pensionabile di cui al presente articolo viene retrodata al 1° febbraio 2007.