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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 aprile 2003, n. 104

Regolamento di attuazione della legge 27 dicembre 2001, n. 459, recante disciplina per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/07/2022)
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Testo in vigore dal:  14-5-2003

Art. 5

Elenco aggiornato
1. Nell'elenco aggiornato dei cittadini italiani residenti all'estero di cui all'articolo 5, comma 1, della legge, sono registrati i seguenti dati: nome e cognome del cittadino italiano, cognome del coniuge per le donne coniugate o vedove, luogo e data di nascita, sesso, Stato di residenza, indirizzo, casella postale, ufficio consolare, comune di iscrizione all'anagrafe degli italiani residenti all'estero.
2. I dati personali oggetto di trattamento sono raccolti e registrati al fine della predisposizione dell'elenco degli elettori diviso per ripartizione, Stato ed ufficio consolare, per le votazioni di cui all'articolo 1, comma 1, della legge. Sono vietate la comunicazione e la diffusione dei dati per finalità diverse da quelle stabilite dalla legge.
3. Sono titolari del trattamento dei dati, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera d) della legge 31 dicembre 1996, n. 675, il Ministero degli affari esteri, il Ministero dell'interno, i comuni.
4. Ai fini della realizzazione dell'elenco aggiornato, i Ministeri degli affari esteri e dell'interno provvedono a confrontare in via informatica i dati contenuti nelle anagrafi degli italiani residenti all'estero con quelli degli schedari consolari.
5. In base alle risultanze del confronto di cui al comma 4, il Ministero dell'interno provvede ad inserire nell'elenco aggiornato i nominativi dei cittadini iscritti contemporaneamente sia nelle anagrafi degli italiani residenti all'estero sia negli schedari consolari, nonché i nominativi di coloro che sono iscritti solo nelle anagrafi degli italiani residenti all'estero.
6. Ai fini dell'inserimento nell'elenco aggiornato dei nominativi contenuti esclusivamente negli schedari consolari, gli uffici consolari, ove non vi abbiano già provveduto prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, inviano tempestivamente ai comuni interessati la documentazione prevista dalla normativa vigente per la trascrizione degli atti di stato civile e per l'iscrizione nelle anagrafi degli italiani residenti all'estero, provvedendo a completarla, ove necessario, entro trenta giorni dalla ricezione della relativa richiesta del comune. Entro sessanta giorni dalla ricezione degli atti di stato civile degli italiani nati all'estero, i comuni provvedono alla trascrizione degli atti nonché alla conseguente iscrizione degli interessati nelle anagrafi degli italiani residenti all'estero ed all'inserimento nell'elenco aggiornato. Qualora non debba essere effettuata alcuna preventiva trascrizione di atti di stato civile, tale ultimo termine è fissato in trenta giorni dalla ricezione, da parte dei comuni, della documentazione prevista ai fini della iscrizione nelle anagrafi citate.
7. Nei casi di corrispondenza, sia nelle anagrafi degli italiani residenti all'estero sia negli schedari consolari, dei soli dati relativi al nome, cognome e data di nascita, il Ministero dell'interno assume i dati relativi alla residenza e all'indirizzo risultanti negli schedari consolari.
8. Dopo la realizzazione dell'elenco aggiornato con le modalità di cui al presente articolo, il Ministero dell'interno comunica in via informatica al Ministero degli affari esteri, entro il sessantesimo giorno antecedente la data delle votazioni in Italia, l'elenco provvisorio dei residenti all'estero aventi diritto al voto, ai fini della successiva distribuzione in via informatica agli uffici consolari per gli adempimenti previsti dalla legge.
Note all'art. 5:
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459:
«1. I cittadini italiani residenti all'estero, iscritti nelle liste elettorali di cui all'art. 5, comma 1, votano nella circoscrizione Estero, di cui all'art. 48 della Costituzione, per l'elezione delle Camere e per i referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione, nei limiti e nelle forme previsti dalla presente legge».
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 2, lettera d), della legge 31 dicembre 1996, n. 675:
«2. Ai fini della presente legge si intende:
a) - c) (omissis);
d) per «titolare», la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento di dati personali, ivi compreso il profilo della sicurezza;
e) - m) (omissis)».