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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 aprile 2003, n. 104

Regolamento di attuazione della legge 27 dicembre 2001, n. 459, recante disciplina per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/07/2022)
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Testo in vigore dal: 23-5-2015
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Visto l'articolo 17, comma 1, lettera b),  della  legge  23  agosto
1988, n. 400; 
  Visto l'articolo 26 della legge 27 dicembre 2001, n. 459; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 2 agosto 2002; 
  Acquisito  il  parere  del  Garante  per  la  protezione  dei  dati
personali, di cui all'articolo 31, comma 2, della legge  31  dicembre
1996, n. 675, reso in data 17 settembre 2002; 
  Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui  all'articolo
9, comma 3, del decreto legislativo 28  agosto  1997,  n.  281,  reso
nella seduta del 24 ottobre 2002; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 20 dicembre 2002; 
  Acquisiti i pareri della I commissione della Camera dei deputati in
data 20  febbraio  2003  e  della  I  commissione  del  Senato  della
Repubblica in data 20 marzo 2003; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 28 marzo 2003; 
  Sulla proposta  del  Ministro  per  gli  italiani  nel  Mondo,  del
Ministro degli affari esteri, del Ministro dell'interno, del Ministro
della  giustizia,  di  concerto  con  il  Ministro  per  gli   affari
regionali,  con  il  Ministro  per  le  riforme  istituzionali  e  la
devoluzione, con il Ministro per l'innovazione e le  tecnologie,  con
il Ministro dell'economia e delle finanze e  con  il  Ministro  delle
comunicazioni; 
 
                              E m a n a 
                      il seguente regolamento: 
                               Art. 1. 
 
                             Definizioni 
 
 
  1. Ai fini del presente regolamento si intende per: 
    a) «legge», la legge 27 dicembre 2001, n. 459; 
    b)  «elettore»,  il  cittadino  italiano   residente   all'estero
iscritto nelle liste elettorali di cui all'articolo 5, comma 1, della
legge; 
    c) «opzione», l'opzione per l'esercizio del diritto  di  voto  in
Italia, di cui all'articolo 1, comma 3, della legge; 
    d)  «elenco  aggiornato»,  l'elenco  aggiornato   dei   cittadini
italiani residenti all'estero, di cui all'articolo 5, comma 1,  della
legge; 
    e) «ripartizioni», le ripartizioni di cui all'articolo  6,  comma
1, della legge; 
    f) «ufficio  consolare»,  l'ufficio  consolare  competente  nella
circoscrizione consolare in cui risiede  l'elettore,  rientrante  nel
novero degli uffici di cui all'articolo 3 della legge. Ai fini  della
registrazione dei dati nell'elenco aggiornato di cui all'articolo  5,
comma 1 della legge, per «ufficio consolare» si intendono i consolati
generali di prima categoria e i consolati di prima categoria  di  cui
all'articolo 3 della legge e all'articolo 16, comma 1 della legge  27
ottobre 1988, n. 470; 
    g) ((LETTERA ABROGATA DALLA L. 6 MAGGIO 2015, N. 52)); ((2)) 
    h) «forme di collaborazione», le forme di collaborazione  per  lo
svolgimento della campagna elettorale, di cui all'articolo 17,  comma
1, della legge; 
    i) «testo unico per l'elezione della  Camera  dei  deputati»,  il
testo unico delle leggi recanti norme per la  elezione  della  Camera
dei deputati, di cui al decreto del Presidente  della  Repubblica  30
marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni. 
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AGGIORNAMENTO (2) 
  La L. 6 maggio 2015, n. 52 ha disposto (con l'art. 2, comma 35) che
la presente abrogazione si applica per le elezioni della  Camera  dei
deputati a decorrere dal 1° luglio 2016.