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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 aprile 2003, n. 104

Regolamento di attuazione della legge 27 dicembre 2001, n. 459, recante disciplina per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/07/2022)
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Testo in vigore dal:  14-5-2003 al: 22-5-2015
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 agosto 2002;
Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, di cui all'articolo 31, comma 2, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, reso in data 17 settembre 2002;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 24 ottobre 2002;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 20 dicembre 2002;
Acquisiti i pareri della I commissione della Camera dei deputati in data 20 febbraio 2003 e della I commissione del Senato della Repubblica in data 20 marzo 2003;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 marzo 2003;
Sulla proposta del Ministro per gli italiani nel Mondo, del Ministro degli affari esteri, del Ministro dell'interno, del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per gli affari regionali, con il Ministro per le riforme istituzionali e la devoluzione, con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle comunicazioni;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
b) «elettore», il cittadino italiano residente all'estero iscritto nelle liste elettorali di cui all'articolo 5, comma 1, della legge;
c) «opzione», l'opzione per l'esercizio del diritto di voto in Italia, di cui all'articolo 1, comma 3, della legge;
d) «elenco aggiornato», l'elenco aggiornato dei cittadini italiani residenti all'estero, di cui all'articolo 5, comma 1, della legge;
e) «ripartizioni», le ripartizioni di cui all'articolo 6, comma 1, della legge;
f) «ufficio consolare», l'ufficio consolare competente nella circoscrizione consolare in cui risiede l'elettore, rientrante nel novero degli uffici di cui all'articolo 3 della legge. Ai fini della registrazione dei dati nell'elenco aggiornato di cui all'articolo 5, comma 1 della legge, per «ufficio consolare» si intendono i consolati generali di prima categoria e i consolati di prima categoria di cui all'articolo 3 della legge e all'articolo 16, comma 1 della legge 27 ottobre 1988, n. 470;
g) «intese in forma semplificata», le intese in forma semplificata di cui all'articolo 19, comma 1, della legge;
h) «forme di collaborazione», le forme di collaborazione per lo svolgimento della campagna elettorale, di cui all'articolo 17, comma 1, della legge;
i) «testo unico per l'elezione della Camera dei deputati», il testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni.
Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dell'amininistrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

- L'art. 87, quinto comma, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):
«1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) (omissis);
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) - e) (omissis)».
- Si riporta il testo dell'art. 26 della legge 27 dicembre 2001, n. 459:
«Art. 26 - 1. Con regolamento adottato ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinate le modalità di attuazione della presente legge.
2. Lo schema di regolamento di cui al comma 1 è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di esso sia espresso, entro sessanta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle Commissioni competenti per materia. Decorso inutilmente tale termine il regolamento è emanato anche in mancanza del parere parlamentare».
- Si riporta il testo dell'art. 31, comma 2, della legge 31 dicembre 1996, n. 675 (Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali):
«2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri e ciascun Ministro consultano il Garante all'atto della predisposizione delle norme regolamentari e degli atti amministrativi suscettibili di incidere sulle materie disciplinate dalla presente legge».
- Si riporta il testo dell'art. 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali):
«3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri può sottoporre alla Conferenza unificata, anche su richiesta delle autonomie regionali e locali, ogni altro oggetto di preminente interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane».

Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 5, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459:
«1. Il Governo, mediante unificazione dei dati dell'anagrafe degli italiani residenti all'estero e degli schedari consolari, provvede a realizzare l'elenco aggiornato dei cittadini italiani residenti all'estero finalizzato alla predisposizione delle liste elettorali, distinte secondo le ripartizioni di cui all'art. 6, per le votazioni di cui all'art. 1, comma 1».
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 3, della legge 27 dicembre 2001, n. 459:
«3. Gli elettori di cui al comma 1 possono esercitare il diritto di voto in Italia, e in tale caso votano nella circoscrizione del territorio nazionale relativa alla sezione elettorale in cui sono iscritti, previa opzione da esercitare per ogni votazione e valida limitatamente ad essa».
- Si riporta il testo dell'art. 6, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459:
«1. Nell'ambito della circoscrizione Estero sono individuate le seguenti ripartizioni comprendenti Stati e territori afferenti a:
a) Europa, compresi i territori asiatici della Federazione russa e della Turchia;
b) America meridionale;
c) America settentrionale e centrale;
d) Africa, Asia, Oceania e Antartide».
- Si riporta il testo dell'art. 3 della legge 27 dicembre 2001, n. 459:
«Art. 3 - 1. Ai fini della presente legge con l'espressione «uffici consolari» si intendono gli uffici di cui all'art. 29 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni».
- Si riporta il testo dell'art. 16, comma 1, della legge 27 ottobre 1988, n. 470 (Anagrafe e censimento degli italiani all'estero):
«1. Agli effetti dell'applicazione delle nonne della presente legge, l'espressione «uffici consolari» indica gli uffici consolari di prima categoria».
Si riporta il testo dell'art. 19, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459:
«1. Le rappresentanze diplomatiche italiane concludono intese in forma semplificata con i Governi degli Stati ove risiedono cittadini italiani per garantire:
a) che l'esercizio del voto per corrispondenza si svolga in condizioni di eguaglianza, di libertà e di segretezza;
b) che nessun pregiudizio possa derivare per il posto di lavoro e per i diritti individuali degli elettori e degli altri cittadini italiani in conseguenza della loro partecipazione a tutte le attività previste dalla presente legge».
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459:
«1. Lo svolgimento della campagna elettorale è regolato da apposite forme di collaborazione che lo Stato italiano conclude, ove possibile, con gli Stati nel cui territorio risiedono gli elettori di cittadinanza italiana».