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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 maggio 2002, n. 150

Regolamento recante norme per l'applicazione del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/10/2015)
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Testo in vigore dal:  24-1-2015
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Art. 36

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1. Sugli oggetti costituiti di metalli comuni recanti rivestimenti di oro, di argento, di platino o di palladio può essere impresso il termine, rispettivamente, "dorato", "argentato", "platinato" o "palladiato" a condizione che la massa del metallo prezioso fino sia non inferiore ad 0,01g su ciascun cm² di superficie dell'oggetto stesso e che tale massa di metallo prezioso sia rilevata con i metodi di analisi di cui all'articolo 11 mediante prelievo di un campione avente spessore minimo di 1 mm ovvero pari allo spessore dell'oggetto, se inferiore.
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((2))
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1-bis. Sugli oggetti di cui al comma 1 possono, inoltre, essere impressi i termini "laminato" o "placcato", seguiti dal simbolo chimico del metallo prezioso, a condizione che il rivestimento sia ottenuto, rispettivamente, con la tecnica di lavorazione, di cui all'articolo 1, comma 1, lettere s-bis) o s- ter).
))
((2))
2. Sugli oggetti costituiti di sostanze non metalliche, senza pregiudizio di limite di peso specifico, recanti rivestimenti di metalli preziosi realizzati mediante procedimento di deposizione elettrogalvanica è consentita l'apposizione di un particolare marchio di fabbrica composto da una impronta racchiusa in un ottagono, secondo il modello unificato di cui all'allegato IX, recante all'interno la sigla del produttore, l'indicazione "DG", il simbolo del metallo prezioso come indicato al comma 1, l'indicazione in cifre del peso del metallo fino espresso in grammi seguita dal simbolo "g" e la sigla della provincia dove il produttore ha la propria sede legale, a condizione che detti oggetti rispondano alle seguenti prescrizioni:
a) il materiale ricoperto non è alterabile né degradabile;
b) il rivestimento ha uno spessore tale da consentire autonomamente, in ogni sua parte, l'applicazione delle indicazioni di cui al presente comma.
3. Il marchio particolare di fabbrica, privo dell'indicazione relativa al peso, è depositato dagli interessati presso la camera di commercio competente per territorio, che stabilisce se lo stesso è conforme alle prescrizioni del modello unificato di cui al comma 2 ed ha facoltà di vietare, in caso di difformità, l'uso del marchio stesso.
4. Con provvedimento del Ministero delle attività produttive si possono disporre variazioni e modifiche del modello unificato di cui al comma 2, in relazione alle esigenze che possono in concreto manifestarsi.
5. Contro i provvedimenti adottati dal funzionario responsabile ai sensi del comma 3 è ammesso ricorso gerarchico al Segretario generale della stessa camera di commercio, che può richiedere parere tecnico al Ministero delle attività produttive.
6. Sugli oggetti costituiti da una lamina di metallo prezioso applicata su una lastra di metallo comune è consentita l'apposizione, nell'ordine, di tutti i seguenti elementi: sigla della provincia in cui l'azienda ha sede legale, simbolo chimico del metallo prezioso, indicazione in cifra della massa di fino arrotondata al grammo seguita dal simbolo "g", e sigla del produttore coincidente con il numero caratteristico assegnato dalla camera di commercio ai sensi dell'articolo 29.
7. La denominazione "gioielleria" "oreficeria" e "argenteria" non sono applicabili agli oggetti di cui ai commi 1, 2 e 6. Su tali oggetti è vietata l'impressione del marchio di identificazione, nonché qualsiasi indicazione di titolo in millesimi o in carati, a norma dell'articolo 15 del decreto e, salvo quanto previsto ai commi 2 e 6, qualsiasi indicazione concernente la quantità del metallo prezioso del rivestimento.

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AGGIORNAMENTO (2)

Il D.P.R. 26 novembre 2014, n. 195 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica n. 150 del 2002, come modificate dalla lettera l) del comma 1 del presente articolo, si applicano a decorrere dal centoventesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente regolamento. Gli oggetti realizzati in conformità alle norme anteriormente vigenti possono essere commercializzati per ulteriori 12 mesi".