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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 maggio 2002, n. 150

Regolamento recante norme per l'applicazione del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/10/2015)
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Testo in vigore dal:  9-8-2002 al: 23-1-2015
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, sulle nuove norme in materia di procedimento amministrativo, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, ed in particolare l'articolo 27 che dispone l'emanazione del Regolamento di applicazione del citato provvedimento mediante "decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro dell'interno, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentiti il Comitato centrale metrico ed il Consiglio di Stato;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 6 luglio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 286 del 6 dicembre 1999, sulla individuazione dei beni e delle risorse degli uffici provinciali metrici da trasferire alle camere di commercio;
Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, concernente modifiche al sistema penale;
Esperita la procedura d'informazione prevista dalla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che codifica la procedura di notifica 83/189/CE recepita con la legge 21 giugno 1986, n. 317, e successive modificazioni ed integrazioni;
Sentito il parere del Comitato centrale metrico nella seduta del 22 maggio 2001;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 4 giugno 2001;
Ritenuto di non poter condividere interamente il citato parere del Consiglio di Stato, con riferimento ai successivi articoli 33, comma 5, 36, comma 5 e 53, comma 6, in considerazione del fatto che le funzioni ed i compiti in materia di metrologia legale e metalli preziosi sono stati conferiti alle camere di commercio, dotate di autonomia organizzativa, conservando allo Stato unicamente il potere di indirizzo e coordinamento previsto dall'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 21 dicembre 2001 e del 24 maggio 2002;
Sulla proposta del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'interno;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1


1. Agli effetti del presente regolamento si intende:
a) per "decreto", il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251;
b) per "metalli preziosi", il platino, il palladio, l'oro e l'argento;
c) per "materie prime", i metalli preziosi puri e le loro leghe nelle seguenti forme:
1) i lingotti, i pani, le verghe, i bottoni, i granuli ed in genere ogni prodotto ricavato da fusione;
2) i laminati ed i trafilati, in lamine, barre, fili ed in genere ogni prodotto predisposto ad ogni processo di trasformazione;
3) i semilavorati di qualsiasi forma e dimensione, e cioè i prodotti di processi tecnologici di qualsiasi natura meccanici e non, che pur presentando una struttura finita o semifinita non risultano diretti ad uno specifico uso o funzione, ma sono destinati ad essere intimamente inseriti in oggetti compositi, garantiti nel loro complesso dal produttore che opera il montaggio;
4) le polveri prodotte con processi di natura chimica o elettrochimica o meccanica;
5) le leghe brasanti, ad eccezione delle leghe per saldature "ad argento" destinate ad impieghi industriali estranei alla lavorazione dei metalli preziosi;
d) per "marchio di identificazione", il marchio costituito da un'impronta poligonale, recante all'interno la sagoma di una stella a cinque punte, il numero caratteristico attribuito all'azienda assegnataria e la sigla della provincia ove la medesima ha la propria sede legale;
e) per "titolo" delle materie prime e dei lavori in metalli preziosi, il rapporto in peso tra il fino ed il complesso dei metalli componenti la lega;
f) per "tolleranze sui titoli", le tolleranze sui titoli legali degli oggetti, previste all'articolo 3, comma 4 del decreto;
g) per "errori ammessi in sede di analisi", l'incertezza di misura dei metodi di analisi;
h) per "campioni d'analisi", le parti di metallo prelevato dalla materia prima o dal semilavorato o dall'oggetto, per eseguire il saggio tendente ad accertare l'esattezza del titolo. Tali campioni possono essere costituiti da interi oggetti, quando particolari caratteristiche costruttive o dimensionali degli stessi lo richiedono;
i) per "personale della camera di commercio" il personale ispettivo di cui all'articolo 20 del decreto;
l) per "registro", il registro degli assegnatari dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, tenuto dalle camere di commercio, di cui all'articolo 14 del decreto;
m) per "diritti di saggio e marchio", i diritti da versare ai sensi dell'articolo 7, commi 1 e 2 del decreto;
n) per "indennità di mora", le indennità previste all'articolo 7, comma 3, del decreto;
o) per "tipologia produttiva", la modalità di produzione di un oggetto inerente alla forma finale ed al tipo di tecnologia impiegata;
p) per "laboratori di analisi", i laboratori che effettuano il saggio dei metalli preziosi e rilasciano le relative certificazioni del titolo, di cui all'articolo 18 del decreto;
q) per "saggio facoltativo", l'analisi delle leghe e degli oggetti contenenti metalli preziosi, richiesta facoltativamente dagli interessati, ed eseguita dai laboratori di saggio delle camere di commercio o da loro aziende speciali, di cui all'articolo 13 del decreto;
r) per "verbale di prelevamento", il verbale redatto dal personale della camera di commercio, in sede di vigilanza, di cui all'articolo 21 del decreto;
s) per "certificazione aggiuntiva", la facoltà riconosciuta al fabbricante o suo mandatario, ai sensi dell'articolo 19 del decreto, di garantire la conformità dei propri prodotti alle disposizioni dello stesso decreto.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'Amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).

Note alle premesse:
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- La legge 23 agosto 1988, n. 400, reca disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri. L'art. 17 così recita:
"Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge.
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento , sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.".
- La legge 7 agosto 1990, n. 241, reca nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.
- Il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, reca disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, in attuazione dell'art. 42 della legge 24 aprile 1998, n. 128. L'art. 27 così recita:
"Art. 27. - 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'interno, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentiti il Comitato centrale metrico ed il Consiglio di Stato, sarà emanato il regolamento di applicazione del presente decreto.
2. Nelle more dell'emanazione del suddetto regolamento, si applica il regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, e successive modifiche ed integrazioni.".
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 luglio 1999 individua i beni e le risorse degli uffici metrici provinciali da trasferire alle camere di commercio.
- La legge 24 novembre 1981, n. 689, reca modifiche al sistema penale.
- La direttiva 98/34/CE che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche è pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 204/37 del 21 luglio 1998.
- Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, reca conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59. L'art. 4 così recita:
"Art. 4 (Indirizzo e coordinamento). - 1. Relativamente alle funzioni e ai compiti conferiti alle regioni e agli enti locali con il presente decreto legislativo, è conservato allo Stato il potere di indirizzo e coordinamento da esercitarsi ai sensi dell'art. 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59.".

Nota all'art. 1:
- Il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, reca disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, in attuazione dell'art. 42 della legge 24 aprile 1998, n. 128. L'art. 3, comma 4, così recita:
"4. Non sono ammesse tolleranze negative sui titoli dichiarati relativi alle materie prime in oro, argento, platino e palladio, nonché sui titoli legali ad eccezione dei seguenti casi:
a) negli oggetti di platino massiccio e di pura lastra è ammessa una tolleranza di 5 millesimi; negli oggetti di palladio massiccio e di pura lastra è ammessa una tolleranza di 5 millesimi;
b) negli oggetti di platino a saldatura semplice è ammessa una tolleranza di 10 millesimi; negli oggetti di palladio a saldatura semplice è ammessa una tolleranza di 10 millesimi;
c) per gli oggetti in oro eseguiti col metodo della fusione in cera persa, con iniezione centrifuga, è ammesso il titolo legale 753 con la tolleranza di 3 millesimi.".
L'art. 20 così recita:
"Art. 20. - 1. Agli effetti dell'art. 57 del codice di procedura penale, il personale delle camere di commercio, durante l'espletamento e nei limiti del servizio per l'applicazione delle norme del presente decreto, sono ufficiali e agenti di polizia giudiziaria.
2. Per l'identificazione, il personale suddetto deve essere dotato di una speciale tessera munita di fotografia rilasciata dalla camera di commercio di appartenenza.".
L'art. 14 così recita:
"Art. 14. - 1. Presso ogni camera di commercio è tenuto il registro degli assegnatari dei marchi di identificazione al quale devono iscriversi:
a) coloro che vendono platino, palladio, oro e argento in lingotti, verghe, laminati, profilati e semilavorati in genere;
b) coloro che fabbricano od importano oggetti contenenti i metalli di cui alla lettera a).
2. Per ottenere l'iscrizione al registro di cui al comma 1, gli interessati presentano domanda alla camera di commercio competente per territorio in cui hanno sede legale ed uniscono alla domanda stessa copia della licenza rilasciata dall'autorità di pubblica sicurezza, ai sensi dell'art. 127 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modifiche.
3. Ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, art. 16, la licenza di cui al comma 2 non è richiesta per coloro che sono iscritti all'albo delle imprese artigiane.
4. Il registro di cui al comma 1, è aggiornato a cura della competente camera di commercio e può essere consultato su tutto il territorio nazionale dalla pubblica amministrazione, anche mediante tecniche informatiche e telematiche. Tale registro è pubblico.".
L'art. 7, così recita:
"Art. 7. - 1. Per ottenere il marchio di identificazione, i fabbricanti, gli importatori ed i venditori di metalli preziosi ne fanno richiesta nella domanda prevista dall'art. 14, comma 2, unendo alla medesima la quietanza di versamento del diritto di saggio e marchio di L. 125.000 se trattasi di aziende artigiane iscritte all'albo delle imprese artigiane o di laboratori annessi ad aziende commerciali e di L. 500.000 se trattasi di aziende industriali. Il diritto è raddoppiato per quelle aziende industriali che impiegano oltre cento dipendenti.
2. La concessione del marchio è soggetta a rinnovazione annuale previo pagamento di un diritto di importo pari alla metà di quelli indicati nel comma 1, da versarsi entro il mese di gennaio di ogni anno alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura che di seguito è denominata camera di commercio.
3. Nei confronti degli inadempienti si applicherà l'indennità di mora pari ad un dodicesimo del diritto annuale per ogni mese o frazione di mese di ritardo nel pagamento del diritto.
4. Qualora il pagamento non venga effettuato entro l'anno la camera di commercio provvede al ritiro del marchio di identificazione ed alla cancellazione dal registro di cui all'art. 14, comma 1, dandone comunicazione al questore, affinchè sia provveduto al ritiro della licenza di pubblica sicurezza.".
L'art. 18 così recita:
"Art. 18. - 1. I laboratori che effettuano il saggio degli oggetti in metallo prezioso e rilasciano le relative certificazioni del titolo devono essere abilitati dalle camere di commercio o appartenere alle stesse o a loro aziende speciali.
2. Tali laboratori devono offrire garanzie di indipendenza e di qualificazione tecnico professionale volta in particolare al settore orafo argentiero per la determinazione del titolo dei metalli preziosi.
3. La domanda di abilitazione è presentata alla camera di commercio competente per territorio, ed è corredata della documentazione comprovante:
a) la dotazione organica del personale addetto al laboratorio con le relative qualifiche professionali;
b) l'attrezzatura del laboratorio destinato alle operazioni di saggio dei singoli metalli preziosi, per i quali viene richiesta l'abilitazione.
4. Il personale del laboratorio abilitato è tenuto ad osservare le seguenti prescrizioni:
a) divieto di esercitare, sia in proprio, direttamente o indirettamente, sia alle dipendenze di terzi o in collaborazione o società con terzi, qualsiasi attività di commercio o lavorazione nel settore dei metalli preziosi;
b) divieto di eseguire, in proprio, nel laboratorio al quale è addetto, analisi e ricerche che non siano per conto del laboratorio stesso;
c) rispetto del segreto professionale.
5. La vigilanza ed il controllo sui laboratori abilitati volti a verificare l'osservanza dei suddetti requisiti sono esercitati dalle camere di commercio competenti per territorio, secondo le modalità stabilite nel regolamento.".
L'art. 13 così recita:
"Art. 13. - 1. I metalli e gli oggetti contenenti metalli disciplinati dal presente decreto possono essere sottoposti a saggio, a richiesta degli interessati, da parte delle camere di commercio, che appongono, sul metallo o sull'oggetto saggiato, apposito marchio con le impronte indicate dal regolamento.".
L'art. 21 così recita:
"Art. 21. - 1. Il personale della camera di commercio effettua visite ispettive anche non preannunciate. A tal fine ha facoltà di accesso nei locali adibiti alla produzione, al deposito ed alla vendita di materie prime e di oggetti contenenti metalli preziosi, allo scopo di:
a) prelevare campioni di materie prime portanti impressi il titolo dichiarato, di semilavorati ed oggetti di metalli preziosi finiti, già muniti di marchio e pronti per la vendita, per accertare l'esattezza del titolo dichiarato per le materie prime e del titolo legale per i semilavorati e gli oggetti finiti mediante saggi da eseguirsi presso i laboratori di cui all'art. 18;
b) verificare l'esistenza della dotazione di marchi di identificazione;
c) controllare le caratteristiche di autenticità dei marchi e la loro perfetta idoneità all'uso.
2. Del prelevamento di cui alla lettera a), che può essere effettuato solo da personale con qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, viene redatto verbale in presenza del proprietario o di persona, che, nell'occasione, lo rappresenti.
3. Il verbale deve specificare, tra l'altro, il peso, il valore, le caratteristiche ed il marchio di identificazione dell'oggetto e della materia prima lavorata.".
L'art. 19 così recita:
"Art. 19. - 1. Allo scopo di garantire la conformità alle disposizioni del presente decreto, sono ammesse certificazioni aggiuntive.
2. A tal fine il fabbricante o il suo mandatario ha facoltà di richiedere apposita certificazione rilasciata da un laboratorio di cui all'art. 18, oppure da un organismo di certificazione accreditato a livello comunitario in base alle normative tecniche vigenti che risulti rivolto al settore produttivo dei metalli preziosi.
3. I criteri per l'individuazione degli organismi di certificazione di cui al comma 2 sono stabiliti nel regolamento.
4. Ai sensi del presente articolo i laboratori e gli organismi di certificazione svolgono periodicamente presso il fabbricante controlli sugli oggetti pronti per la vendita. Le modalità di tali controlli, mediante prelievi di campioni di oggetti ed i relativi esiti delle analisi di saggio, sono stabilite nel regolamento.".