DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380

Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. (Testo A)

note: Entrata in vigore del decreto: 1-1-2002.
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(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/04/2023)
vigente al 09/06/2023
Testo in vigore dal: 15-4-2023
aggiornamenti all'articolo
                             Art. 6. (L) 
                    (Attivita' edilizia libera). 
 
  1.  Fatte  salve  le  prescrizioni  degli   strumenti   urbanistici
comunali, e comunque nel rispetto delle altre  normative  di  settore
aventi incidenza  sulla  disciplina  dell'attivita'  edilizia  e,  in
particolare, delle norme  antisismiche,  di  sicurezza,  antincendio,
igienicosanitarie, di quelle relative all'efficienza  energetica,  di
tutela  dal  rischio  idrogeologico,   nonche'   delle   disposizioni
contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio,  di  cui  al
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.  42,  i  seguenti  interventi
sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo: 
    a) gli interventi di manutenzione ordinaria di  cui  all'articolo
3, comma 1, lettera a); 
    a-bis) gli interventi di  installazione  delle  pompe  di  calore
aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 Kw; 
    b)   gli   interventi   volti   all'eliminazione   di    barriere
architettoniche che non  comportino  la  realizzazione  di  ascensori
esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio; 
    b-bis) gli interventi di realizzazione e installazione di vetrate
panoramiche amovibili  e  totalmente  trasparenti,  cosiddette  VEPA,
dirette ad assolvere a funzioni temporanee di protezione dagli agenti
atmosferici,   miglioramento   delle   prestazioni    acustiche    ed
energetiche,   riduzione   delle   dispersioni   termiche,   parziale
impermeabilizzazione dalle acque meteoriche  dei  balconi  aggettanti
dal  corpo  dell'edificio   o   di   logge   rientranti   all'interno
dell'edificio,  purche'   tali   elementi   non   configurino   spazi
stabilmente  chiusi  con  conseguente  variazione  di  volumi  e   di
superfici, come definiti dal regolamento edilizio-tipo,  che  possano
generare  nuova  volumetria   o   comportare   il   mutamento   della
destinazione d'uso dell'immobile anche  da  superficie  accessoria  a
superficie  utile.  Tali  strutture  devono  favorire  una   naturale
microaerazione che consenta la circolazione di un costante flusso  di
arieggiamento a garanzia della salubrita' dei vani interni  domestici
ed avere caratteristiche tecnico-costruttive e profilo estetico  tali
da ridurre al minimo l'impatto visivo e l'ingombro apparente e da non
modificare le preesistenti linee architettoniche; 
    c) le opere temporanee per attivita' di  ricerca  nel  sottosuolo
che abbiano carattere geognostico,  ad  esclusione  di  attivita'  di
ricerca di idrocarburi, e che  siano  eseguite  in  aree  esterne  al
centro edificato; 
    d) i movimenti di  terra  strettamente  pertinenti  all'esercizio
dell'attivita' agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali,  compresi
gli interventi su impianti idraulici agrari; 
    e)  le  serre  mobili  stagionali,  sprovviste  di  strutture  in
muratura, funzionali allo svolgimento dell'attivita' agricola. 
    e-bis)  le  opere  stagionali  e  quelle  dirette  a   soddisfare
obiettive esigenze, contingenti e temporanee,  purche'  destinate  ad
essere immediatamente rimosse al cessare della temporanea  necessita'
e, comunque, entro un termine  non  superiore  a  centottanta  giorni
comprensivo dei tempi di allestimento  e  smontaggio  del  manufatto,
previa  comunicazione  di  avvio   dei   lavori   all'amministrazione
comunale; 
    e-ter) le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni,
anche per aree di  sosta,  che  siano  contenute  entro  l'indice  di
permeabilita', ove stabilito dallo  strumento  urbanistico  comunale,
ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente  interrate
e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati; 
    e-quater) i  pannelli  solari,  fotovoltaici,  a  servizio  degli
edifici, come definiti alla voce 32 dell'allegato  A  al  regolamento
edilizio-tipo, adottato con intesa  sancita  in  sede  di  Conferenza
unificata 20 ottobre 2016, n. 125/CU, ai sensi dell'articolo 4, comma
1-sexies,  del  presente  testo  unico,  o  degli  impianti  di   cui
all'articolo 87 del codice delle comunicazioni elettroniche,  di  cui
al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, posti su  strutture  e
manufatti fuori terra diversi dagli edifici o collocati  a  terra  in
adiacenza, da realizzare al di fuori della zona A) di cui al  decreto
del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444; 
    e-quinquies) le aree ludiche senza fini di lucro e  gli  elementi
di arredo delle aree pertinenziali degli edifici. 
    ((e-sexies) le vasche di raccolta di  acque  meteoriche  per  uso
agricolo fino a un volume massimo di 50 metri cubi di acqua per  ogni
ettaro di terreno coltivato)). 
  2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 25 NOVEMBRE 2016, N. 222. 
  3. COMMA ABROGATO DAL D.L. 22 GIUGNO 2012, N. 83,  CONVERTITO,  CON
MODIFICAZIONI, DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 134. 
  4. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 25 NOVEMBRE 2016, N. 222. 
  5.  Riguardo  agli  interventi  di  cui   al   presente   articolo,
l'interessato provvede, nei casi previsti dalle vigenti disposizioni,
alla presentazione degli atti di  aggiornamento  catastale  ai  sensi
dell'articolo 34-quinquies, comma 2, lettera b), del decreto-legge 10
gennaio 2006, n. 4, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  9
marzo 2006, n. 80. 
  6. Le regioni a statuto ordinario: 
    a) possono estendere la disciplina di cui al presente articolo  a
interventi edilizi ulteriori rispetto a quelli previsti dal comma  1,
esclusi gli interventi di cui all'articolo 10, comma  1,  soggetti  a
permesso di costruire  e  gli  interventi  di  cui  all'articolo  23,
soggetti a segnalazione certificata di inzio attivita' in alternativa
al permesso di costruire; 
    b) disciplinano con legge le modalita'  per  l'effettuazione  dei
controlli. 
    c) LETTERA NON PIU' PREVISTA DAL D.L. 12 SETTEMBRE 2014, N.  133,
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 11 NOVEMBRE 2014, N. 164. 
  7. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 25 NOVEMBRE 2016, N. 222. 
  8. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 1 AGOSTO 2011, N. 151.