DECRETO-LEGGE 10 gennaio 2006, n. 4

Misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione.

note: Entrata in vigore del decreto: 12-1-2006.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 9 marzo 2006, n. 80 (in G.U. 11/03/2006, n.59).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/03/2019)
Testo in vigore dal: 12-3-2006
aggiornamenti all'articolo
                          Art. 34-quinquies
     (( (Disposizioni di semplificazione in materia edilizia) ))

  ((1. Per attuare la semplificazione dei procedimenti amministrativi
catastali  ed  edilizi,  con  uno  o  piu' decreti del Presidente del
Consiglio  dei  ministri,  da  adottare entro otto mesi dalla data di
entrata  in  vigore  della legge di conversione del presente decreto,
sentita   la   Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie  locali,  sono
stabilite  le  modalita' tecniche e operative per l'istituzione di un
modello  unico digitale per l'edilizia da introdurre gradualmente per
la  presentazione  in  via  telematica ai comuni di denunce di inizio
attivita',  di  domande per il rilascio di permessi di costruire e di
ogni  altro  atto  di  assenso  comunque  denominato  in  materia  di
attivita'  edilizia.  Il  suddetto  modello  unico comprende anche le
informazioni  necessarie per le dichiarazioni di variazione catastale
e  di  nuova costruzione da redigere in conformita' a quanto disposto
dal  regolamento  di  cui  al  decreto  del Ministro delle finanze 19
aprile  1994,  n.  701,  che pervengano all'Agenzia del territorio ai
fini  delle  attivita'  di  censimento catastale. In via transitoria,
fino  a  quando  non sara' operativo il modello unico per l'edilizia,
l'Agenzia  del  territorio  invia  ai  comuni  per  via telematica le
dichiarazioni  di  variazione e di nuova costruzione presentate a far
data  dal  1°  gennaio  2006  e i comuni verificano la coerenza delle
caratteristiche  dichiarate  dell'unita'  immobiliare  rispetto  alle
informazioni  disponibili,  sulla  base  degli atti in loro possesso.
Eventuali   incoerenze   riscontrate   dai   comuni   sono  segnalate
all'Agenzia   del   territorio   che  provvede  agli  adempimenti  di
competenza.  Con  decreto  del  direttore  dell'Agenzia,  sentita  la
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, da emanare entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente  decreto,  sono  regolamentate le procedure attuative e sono
stabiliti tipologia e termini per la trasmissione telematica dei dati
ai  comuni  e  per la segnalazione delle incongruenze all'Agenzia del
territorio, nonche' le relative modalita' di interscambio.
  2.   Al   fine   della   razionalizzazione   dei   procedimenti  di
presentazione delle domande di nuova costruzione o di mutazione nello
stato dei beni:
a) al  primo comma dell'articolo 28 del regio decreto-legge 13 aprile
   1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto
   1939,  n.  1249,  le parole: "il 31 gennaio dell'anno successivo a
   quello"   sono  sostituite  dalle  seguenti:  "trenta  giorni  dal
   momento";
b) le  dichiarazioni  relative  alle  mutazioni  nello stato dei beni
   delle  unita'  immobiliari  gia'  censite,  di cui all'articolo 17
   primo  comma,  lettera b), del regio decreto-legge 13 aprile 1939,
   n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939,
   n.   1249,   devono  essere  presentate  agli  uffici  provinciali
   dell'Agenzia del territorio entro trenta giorni dal momento in cui
   esse si sono verificate.))