DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380

Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. (Testo A)

note: Entrata in vigore del decreto: 1-1-2002.
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(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/04/2023)
vigente al 31/05/2023
Testo in vigore dal: 24-12-2021
aggiornamenti all'articolo
                             Art. 24 (L) 
                            (Agibilita'). 
 (regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, articoli 220; 221, comma 2, 
come modificato dall'art. 70, decreto legislativo 30 dicembre 1999, 
n. 507; decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 107 e 
        109; legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 52, comma 1) 
 
  1.  La  sussistenza  delle   condizioni   di   sicurezza,   igiene,
salubrita', risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli
stessi installati, ((e, ove previsto, di rispetto degli  obblighi  di
infrastrutturazione digitale)) valutate  secondo  quanto  dispone  la
normativa vigente, nonche'  la  conformita'  dell'opera  al  progetto
presentato e la sua agibilita' sono attestati  mediante  segnalazione
certificata. 
  2. Ai fini dell'agibilita', entro quindici giorni  dall'ultimazione
dei lavori di finitura  dell'intervento,  il  soggetto  titolare  del
permesso  di  costruire,  o  il  soggetto  che   ha   presentato   la
segnalazione certificata di inizio di attivita', o i loro  successori
o aventi causa, presenta  allo  sportello  unico  per  l'edilizia  la
segnalazione certificata, per i seguenti interventi: 
    a) nuove costruzioni; 
    b) ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali; 
    c) interventi sugli edifici esistenti che possano influire  sulle
condizioni di cui al comma 1. 
  3. La mancata presentazione della segnalazione, nei  casi  indicati
al comma 2, comporta  l'applicazione  della  sanzione  amministrativa
pecuniaria da euro 77 a euro 464. 
  4.  Ai  fini  dell'agibilita',  la  segnalazione  certificata  puo'
riguardare anche: 
    a) singoli edifici o singole porzioni della costruzione,  purche'
funzionalmente autonomi, qualora siano state realizzate e  collaudate
le opere di urbanizzazione primaria  relative  all'intero  intervento
edilizio e siano state completate e collaudate le  parti  strutturali
connesse, nonche' collaudati e certificati gli impianti relativi alle
parti comuni; 
    b)  singole  unita'  immobiliari,  purche'  siano  completate   e
collaudate le  opere  strutturali  connesse,  siano  certificati  gli
impianti  e  siano  completate  le  parti  comuni  e  le   opere   di
urbanizzazione primaria dichiarate funzionali  rispetto  all'edificio
oggetto di agibilita' parziale. 
  5. La segnalazione certificata  di  cui  ai  commi  da  1  a  4  e'
corredata dalla seguente documentazione: 
    a) attestazione del direttore dei lavori o, qualora non nominato,
di un professionista abilitato  che  assevera  la  sussistenza  delle
condizioni di cui al comma 1; 
    b) certificato di collaudo statico di cui all'articolo 67 ovvero,
per gli interventi di cui  al  comma  8-bis  del  medesimo  articolo,
dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori; 
    c) dichiarazione  di  conformita'  delle  opere  realizzate  alla
normativa vigente in materia di accessibilita'  e  superamento  delle
barriere architettoniche di cui all'articolo 77, nonche' all'articolo
82; 
    d)  gli  estremi  dell'avvenuta  dichiarazione  di  aggiornamento
catastale; 
    e)  dichiarazione  dell'impresa  installatrice,  che  attesta  la
conformita' degli impianti installati negli edifici  alle  condizioni
di sicurezza, igiene,  salubrita',  risparmio  energetico  prescritte
dalla  disciplina  vigente  ovvero,  ove  previsto,  certificato   di
collaudo degli stessi. 
    ((e-bis) attestazione di 'edificio predisposto alla  banda  ultra
larga', rilasciata da un tecnico abilitato per gli  impianti  di  cui
all'articolo 1, comma 2, lettera b), del decreto del  Ministro  dello
sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, e secondo quanto  previsto
dalle Guide CEI 306-2, CEI 306-22 e 64-100/1, 2 e 3.)) 
  6. L'utilizzo delle costruzioni di cui ai commi 2 e 4  puo'  essere
iniziato dalla data  di  presentazione  allo  sportello  unico  della
segnalazione corredata della documentazione di cui  al  comma  5.  Si
applica l'articolo 19, commi 3 e 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n.
241. 
  7.  Le  Regioni,  le  Province  autonome,  i  Comuni  e  le  Citta'
metropolitane, nell'ambito delle proprie competenze, disciplinano  le
modalita'  di  effettuazione  dei  controlli,  anche  a  campione   e
comprensivi dell'ispezione delle opere realizzate. 
  7-bis. La segnalazione certificata puo' altresi' essere presentata,
in assenza di lavori,  per  gli  immobili  legittimamente  realizzati
privi di agibilita' che presentano i requisiti definiti  con  decreto
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il
Ministro della salute, con il Ministro per  i  beni  e  le  attivita'
culturali e per  il  turismo  e  con  il  Ministro  per  la  pubblica
amministrazione, da adottarsi, previa intesa in Conferenza  unificata
di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore  della  presente
disposizione.