DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 dicembre 1999, n. 544

Regolamento recante norme per la semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in materia di imposta sugli intrattenimenti.

note: Entrata in vigore del decreto: 4/3/2000 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/12/2003)
Testo in vigore dal: 1-1-2004
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 8.
                         Contribuenti minori

  1.  I  soggetti  ((che  effettuano  spettacoli  viaggianti, nonche'
quelli che svolgono le altre attivita' di cui alla tabella C allegata
al  decreto  del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
che  nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume di affari
non   superiore   a   cinquantamila  euro)),  possono  documentare  i
corrispettivi   percepiti  anche  mediante  rilascio  della  ricevuta
fiscale  di  cui alla legge 10 maggio 1976, n. 249, o dello scontrino
fiscale  manuale  o  prestampato  a tagli fissi di cui al decreto del
Ministro delle finanze 30 marzo 1992, integrati con le indicazioni di
cui all'articolo 74-quater, comma 3, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 633 del 1972.
  2. I contribuenti di cui al comma 1 sono esonerati dall'annotazione
dei corrispettivi, dalle liquidazioni, dalle dichiarazioni periodiche
e  dai relativi versamenti dell'imposta, ma assolvono gli obblighi di
numerazione delle fatture ricevute, di conservazione dei documenti ai
sensi dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre  1972,  n.  633,  di  versamento  annuale  dell'imposta  e di
presentazione della dichiarazione annuale.
  3.  I  soggetti  di  cui  al  comma  1  che  iniziano l'attivita' e
presumono  di  realizzare un volume di affari non superiore al limite
ivi   previsto   comunicano   che   intendono  avvalersi  del  regime
agevolativo, ai sensi dell'articolo 35, quinto comma, del decreto del
Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.
  4.  Le disposizioni dei commi 1 e 2 cessano di avere applicazione a
partire  dall'anno  solare  successivo  a quello in cui e superato il
limite di cinquanta milioni di lire.