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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 dicembre 1999, n. 523

Regolamento recante norme concernenti i lavori, le provviste ed i servizi da eseguirsi in economia da parte del Ministero del commercio con l'estero.

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Testo in vigore dal:  29-1-2000

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato nonché il relativo regolamento, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1991, n. 153, recante il regolamento per i lavori, le provviste ed i servizi da eseguirsi in economia da parte del Ministero del commercio con l'estero;
Considerata la necessità di modificare gli importi previsti dall'attuale normativa in materia di lavori in economia da parte del Ministero del commercio con l'estero, tenuto conto della loro esiguità;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 20 settembre 1999;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 ottobre 1999;
Sulla proposta del Ministro del commercio con l'estero, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

Lavori, somministrazioni e servizi da eseguirsi in economia da parte del Ministero del commercio con l'estero
1. All'articolo 1, comma 1, del decreto del
Presidente del1a Repubblica 27 febbraio 1991, n. l53, la lettera z) è sostituita con la seguente:
"z) spese minute di ordine corrente, non previste nel presente comma, fino all'importo di L. 10.000.000.".
2. All'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1991, n. 153, il comma 5 è sostituito con il seguente:
"5. I lavori di manutenzione e le forniture necessarie all'amministrazione potranno essere disposti direttamente dal consegnatario cassiere fino al limite di L. 5.000.000. Al pagamento delle relative spese si provvede ai sensi dell'articolo 7, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1979, n. 718.".
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
- Il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante: "Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato", è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 novembre 1923, n. 275.
- Il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, recante: "Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato", è pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale 3 giugno 1924, n. 130.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1991, n. 153, recante: "Regolamento per i lavori, le provviste ed i servizi da eseguirsi in economia da parte del Ministero del commercio con l'estero", è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 maggio 1991, n. 111.
- Il testo vigente dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), è il seguente:
"Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati i regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi nonché dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;
e) (soppressa).
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione; per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministenali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Con siglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali".
Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 1, comma 1, lettera z), del citato decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1991, n. 153, modificato dal presente decreto, è il seguente:
"1. Le spese per i lavori, le somministrazioni e i servizi che, ai sensi dell'art. 8, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, possono effettuarsi in economia da parte del Ministero del commercio con l'estero, salva la competenza spettante per legge al Provveditorato generale dello Stato o all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, sono le seguenti:
a) - v) (omissis);
z) spese minute di ordine corrente, non previste nel presente comma, fino all'importo do L. 10.000.000.".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1979, n. 718, recante: "Approvazione del regolamento per la gestione dei cassieri e dei consegnatari delle amministrazioni dello Stato" è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 26 gennaio 1980, n. 25. Si riporta il testo dell'art. 7:
"Art. 7 (Pagamento delle spese). - Per il pagamento delle spese di cui al precedente art. 6 sono disposte aperture di credito a favore dei cassieri, a termine dell'art. 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e dell'art. 325 del relativo regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, nonché con le modalità di cui all'art. 346 dello stesso regolamento.
Le suddette aperture di credito sono rese esigibili, previa espressa indicazione sui relativi ordini di accreditamento, esclusivamente in contanti mediante l'emissione degli ordini di incasso previsti dal successivo quarto comma.
Per i prelevamenti dalle aperture di credito di cui al presente articolo e per la riscossione di qualsiasi altra somma che i cassieri dovessero inoltrare, è tenuto un bollettario a madre e figlia continuativo per esercizio finanziario.
Sulla base delle richieste di cui ai primi due commi del precedente art. 6, ovvero su ordine dei titolari degli uffici competenti nella materia dei servizi in economia di cui al terzo comma dello stesso articolo, i cassieri emettono gli ordini di incasso staccandoli dal bollettario e li fanno vistare dal direttore della ragioneria centrale prima di esibirli in tesoreria".