DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 gennaio 1999, n. 34

Regolamento recante norme per la determinazione della struttura ordinativa del Corpo della Guardia di finanza, ai sensi dell'articolo 27, commi 3 e 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

note: Entrata in vigore della legge: 10-3-1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/03/2001)
Testo in vigore dal: 27-3-2001
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione; 
  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto l'articolo 27, commi 3 e 4, della legge 27 dicembre 1997,  n.
449; 
  Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,  e  successive
modificazioni; 
  Vista la legge 23 aprile 1959, n. 189; 
  Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199; 
  Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione 
  consultiva per gli atti normativi  nell'adunanza  del  21  dicembre
  1998; 
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella 
riunione del 15 gennaio 1999; 
  Sulla proposta del Ministro delle finanze; 
                              E m a n a 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
                              Personale 
 
  1. Il Corpo della Guardia di finanza e' costituito dalle seguenti 
  categorie di personale militare: 
   a) ufficiali; 
   b) sottufficiali; 
   c) appuntati e finanzieri. 
  2.  Il  personale  ufficiali  e'  ordinato   nei   seguenti   gradi
gerarchici: 
   a) ufficiali generali: 
    ((01) generale di corpo d'armata)); 
    1) generale di divisione; 
    2) generale di brigata; 
   b) ufficiali superiori: 
    1) colonnello; 
    2) tenente colonnello; 
    3) maggiore; 
   c) ufficiali inferiori: 
    1) capitano; 
    2) tenente; 
    3) sottotenente. 
  3. Il personale appartenente ai ruoli sottufficiali e' ordinato nei
seguenti gradi gerarchici: 
   a) ruolo ispettori: 
    1) maresciallo aiutante; 
    2) maresciallo capo; 
    3) maresciallo ordinario; 
    4) maresciallo; 
   b) ruolo sovrintendenti: 
    1) brigadiere capo; 
    2) brigadiere; 
    3) vice brigadiere. 
  4. Il personale appartenente al ruolo  appuntati  e  finanzieri  e'
ordinato secondo i seguenti gradi gerarchici: 
   a) appuntato scelto; 
   b) appuntato; 
   c) finanziere scelto; 
   d) finanziere. 
  5.  L'allievo  finanziere  e'  sottoposto  comunque  al   personale
appartenente al ruolo "appuntati e finanzieri".