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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 marzo 1992, n. 255

Regolamento di attuazione della legge 6 agosto 1990, n. 223, sulla disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato.

note: Entrata in vigore del decreto: 16-4-1992 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/03/2010)
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Testo in vigore dal:  16-4-1992

Art. 23

Concessione per la radiodiffusione in ambito locale
a carattere commerciale
1. Entro il 31 dicembre di ogni anno il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni emana il bando contenente l'indicazione del numero delle concessioni che possono essere rilasciate per ciascun bacino di utenza o per parti limitate di detto bacino alle emittenti a carattere commerciale.
2. La domanda per ottenere la concessione per la radiodiffusione sonora o televisiva a carattere locale, in regola con le disposizioni sul bollo, deve essere presentata al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni entro trenta giorni dalla pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale.
3. La domanda deve specificare:
a) il tipo di concessione, radiofonica o televisiva, che si intende ottenere;
b) nel caso di concessione televisiva, l'eventuale uso di un sistema di codificazione;
c) il bacino d'utenza o la parte limitata di detto bacino che si intende servire;
d) le caratteristiche dell'impianto risultanti dal progetto radioelettrico e tecnologico da allegare alla domanda insieme alla dichiarazione di rispondenza dell'impianto alle norme del Comitato elettrotecnico italiano e alle vigenti norme antinfortunistiche;
e) i dati relativi al soggetto richiedente e al responsabile dei programmi;
f) il piano di massima economico-finanziario adeguatamente documentato, esteso all'arco temporale di durata della concessione;
g) la quota percentuale degli spettacoli e servizi informativi che l'emittente prevede di produrre in proprio;
h) lo spazio che si intende destinare ai vari tipi di programmazione (informazione, sport, cultura, svago, ecc.);
i) i bacini d'utenza per i quali sia stata eventualmente presentata altra richiesta di concessione, specificando l'ordine di preferenza;
l) gli elementi atti a dimostrare il rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 13, 15, 17, 19 e 37 della legge;
m) l'impegno del richiedente a destinare almeno il 20 per cento della programmazione settimanale all'informazione locale ed a programmi comunque legati alle realtà locali, non di carattere commerciale;
n) l'eventuale richiesta di collegamenti di telecomunicazione ai sensi dell'articolo 5 della legge;
o) l'inesistenza di impedimenti previsti dalla legge al rilascio delle concessioni;
p) le eventuali esperienze maturate, in precedenza, nel settore dell'editoria e dello spettacolo;
q) le modalità attraverso le quali si intende adempiere all'obbligo di cui all'articolo 11, comma 1, della legge.
4. I richiedenti che abbiano già effettuato trasmissioni radiotelevisive devono altresì specificare, con apposita documentazione:
a) gli elementi dimostrativi della presenza sul mercato;
b) il numero medio delle ore di trasmissione effettuate giornalmente;
c) la tipologia dei programmi trasmessi;
d) la quota percentuale di spettacoli e servizi informativi autoprodotti;
e) il numero di lavoratori occupati suddivisi per mansioni e qualifiche;
f) gli indici di ascolto rilevati;
g) gli investimenti effettuati nel settore radiotelevisivo;
h) le azioni positive volte ad eliminare condizioni di disparità fra i due sessi in sede di assunzioni, organizzazione e distribuzione del lavoro, assegnazione di posti, di responsabilità, eventualmente effettuate;
i) la dichiarazione di non essere incorsi nella sanzione della revoca della concessione;
l) l'indicazione delle sanzioni amministrative eventualmente subite.
5. Le domande devono essere corredate di tutta la documentazione riguardante i requisiti richiesti per il rilascio della concessione nonché dell'ultimo bilancio presentato ai sensi dell'articolo 14 della legge. La firma in calce deve essere autenticata secondo le forme previste dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15.
Note all'art. 23:
- Per gli articoli 13, 15 e 17 della legge n. 223/1990 vedi in nota all'art. 10. Il testo degli articoli 19 e 37 è il seguente:
"Art. 19 (Numero massimo di concessioni consentite per la radiodiffusione sonora e televisiva privata). - 1. Le concessioni per la radiodiffusione televisiva in ambito lo- cale rilasciate al medesimo soggetto non possono essere in numero superiore a una all'interno di ogni bacino di utenza e a tre con riferimento a bacini di utenza diversi; in tali bacini, che possono essere contigui, purché nel loro insieme comprendano una popolazione non superiore a 10 milioni di abitanti, è consentita anche la programmazione unificata sino all'intero arco della giornata. Entro tale limite di popolazione il numero dei bacini contigui può essere esteso fino a quattro nell'area meridionale.
2. Le concessioni per la radiodiffusione sonora in ambito locale rilasciate al medesimo soggetto non possono essere in numero superiore a una all'interno di ciascun bacino di utenza e a sette complessivamente anche per bacini contigui, purché nel loro insieme comprendano una popolazione non superiore a 10 milioni di abitanti; è consentita la programmazione anche unificata sino all'intero arco della giornata.
3. Chi ha ottenuto la concessione per radiodiffusione televisiva di cui al comma 1 può ottenere la concessione per radiodiffusione sonora in ambito locale a condizione che per lo stesso bacino di utenza il numero delle domande per il settore radiofonico non sia superiore al numero di frequenze da assegnare. Alla stessa condizione chi ha già ottenuto una concessione per radiodiffusione locale ne può ottenere una seconda nel medesimo ambito territoriale.
4. Non si può essere contemporaneamente titolari di concessioni o autorizzazioni per la radiodiffusione sonora o televisiva in ambito nazionale e locale.
5. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, alla titolarità della concessione è equiparato il controllo o collegamento, ai sensi dell'articolo 37 della presente legge, con società titolari di concessione, ovvero, per le persone fisiche o giuridiche non societarie, la titolarità di azioni o di quote nelle misure indicate dall'articolo 2359 del codice civile o l'esistenza dei vincoli contrattuali ivi previsti".
"Art. 37 (Norme sulle società - Società controllate e società collegate). - 1. Ai fini della presente legge costituiscono controllo e collegamento la sussistenza dei rapporti configurati come tali nell'art. 2359 del codice civile, ancorché tali rapporti siano realizzati congiuntamente con altri soggetti tramite società direttamente o indirettamente controllate o tramite intestazione fiduciaria o mediante accordi parasociali. Si ritiene esistente, salvo prova contraria, l'influenza dominante prevista dal primo comma dell'art. 2359 del codice civile quando ricorrano rapporti di carattere finanziario o organizzativo che consentano anche una sola delle seguenti attività:
a) la comunicazione degli utili o delle perdite;
b) il coordinamento della gestione dell'impresa radiotelevisiva con quella di altre imprese ai fini del perseguimento di uno scopo o ai fini di limitare la concorrenza tra le imprese stesse;
c) una distribuzione degli utili o delle perdite diversa, quanto ai soggetti o alla misura, da quella che sarebbe avvenuta in assenza dei rapporti stessi;
d) l'attribuzione di poteri maggiori rispetto a quelli derivanti dal numero delle azioni o delle quote possedute;
e) l'attribuzione a soggetti diversi da quelli legittimati in base all'assetto proprietario di poteri nella scelta degli amministratori e dei dirigenti di imprese radiotelevisive, nonché dei direttori delle testate trasmesse.
2. Ai fini della presente legge le società in nome collettivo e in accomandita semplice debbono in ogni caso essere costituite soltanto da persone fisiche".
- Il testo degli articoli 5 e 11 della medesima legge n. 223/1990 è il seguente:
"Art. 5 (Collegamenti di telecomunicazione). - 1. La concessione di cui all'articolo 16 ovvero la concessione per servizio pubblico costituiscono titolo per utilizzare i collegamenti di telecomunicazione necessari a coprire l'area da servire, utilizzabili unicamente nei limiti previsti dalle concessioni.
2. Le norme di cui al presente articolo si applicano anche alle autorizzazioni concesse ai sensi degli articoli 38 e 43 della legge 14 aprile 1975, n. 103".
"Art. 11 (Azioni positive per la pari opportunità). - 1. La concessionaria pubblica e i concessionari privati per la radiodiffusione sonora o televisiva in ambito nazionale, sono tenuti a promuovere azioni positive volte ad eliminare condizioni di disparità tra i due sessi in sede di assunzioni, organizzazione e distribuzione del lavoro, nonché di assegnazione di posti di responsabilità.
2. I concessionari di cui al comma 1 sono tenuti, ogni due anni, a redigere un rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile in relazione allo stato delle assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli e della renumerazione effettiva da trasmettere alla Commissione nazionale per la parità e la pari opportunità tra uomo e donna, di cui alla lege 22 giugno 1990, n. 164".
- Per il testo dell'art. 14 della legge n. 223/1990 vedi in nota all'art. 3.
- Il testo dell'art. 20 della legge n. 15/1968, (Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autentica di firme) è il seguente:
"Art. 20 (Autenticazione delle sottoscrizioni) La sottoscrizione di istanze da produrre agli organi della pubblica amministrazione può essere autenticata ove l'autenticazione sia prescritta, dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco.
L'autenticazione deve essere redatta di seguito alla sottoscrizione e consiste nell'attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la sottoscrizione stessa è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità della persona che sottoscrive.
Il pubblico ufficiale che autentica deve indicare le modalità di identificazione, la data e il luogo della autenticazione, il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita, nonché apporre la propria firma per esteso ed il timbro dell'ufficio.
Per l'autenticazione delle firme apposte sui margini dei fogli intermedi è sufficiente che il pubblico ufficiale aggiunga la propria firma".