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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 marzo 1992, n. 255

Regolamento di attuazione della legge 6 agosto 1990, n. 223, sulla disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato.

note: Entrata in vigore del decreto: 16-4-1992 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/03/2010)
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Testo in vigore dal: 16-4-1992
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'art. 87 della Costituzione;
  Vista la legge 6 agosto 1990, n. 223, concernente  "Disciplina  del
sistema radiotelevisivo pubblico e privato".
  Visto l'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Sentito   il   Consiglio   superiore  tecnico  delle  poste,  delle
telecomunicazioni e dell'automazione;
  Sentito il Garante per la radiodiffusione e l'editoria;
  Sentite le competenti commissioni parlamentari;
  Udito il parere  del  Consiglio  di  Stato  espresso  nell'adunanza
generale del 22 aprile 1991;
  Vista  la  deliberazione  del Consiglio dei Ministri adottata nella
riunione del 28 dicembre 1991;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20  gennaio  1992,
approvativo del regolamento di attuazione della citata legge 6 agosto
1990, n. 223;
  Riconosciuta  l'esigenza  di  rendere  il  testo  piu'  aderente al
disposto della legge;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei  Ministri  adottata  nella
riunione del 25 marzo 1992;
  Sulla proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni;
                              E M A N A
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                             Definizione
  1.  Nel  presente  regolamento  la  legge 6 agosto 1990, n. 223, e'
indicata con la denominazione "la legge".
          AVVERTENZA:
             Il testo delle note qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi   dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti.
             -  Il  comma  1  dell'art.  17  della  legge n. 400/1988
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri)  prevede che con
          decreto   del   Presidente   della    Repubblica,    previa
          deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere
          del  Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta
          giorni dalla richiesta, possano essere emanati  regolamenti
          per:
               a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
               b)  l'attuazione  e  l'integrazione  delle leggi e dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza
          regionale;
               c) le materie in cui manchi la disciplina da parte  di
          leggi  o  di  atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
               d)  l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate
          dalla legge;
               e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro
          dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali.
             Il comma 4 dello  stesso  articolo  stabilisce  che  gli
          anzidetti  regolamenti  debbano  recare la denominazione di
          "regolamento", siano adottati previo parere  del  Consiglio
          di  Stato,  sottoposti al visto ed alla registrazione della
          Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
          Nota all'art. 1:
            -  La  legge  n.  223/1990  concernente  "Disciplina  del
          sistema  radiotelevisivo  pubblico  e  privato",  e'  stata
          pubblicata  nel   supplemento   ordinario   alla   Gazzetta
          Ufficiale - serie generale - n.  185 del 9 agosto 1990.