DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 ottobre 1990, n. 309

Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza.

note: Entrata in vigore del decreto: 15-11-1990 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/09/2023)
Testo in vigore dal: 21-5-2014
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 75 
             Condotte integranti illeciti amministrativi 
 
  1. ((Chiunque, per  farne  uso  personale,  illecitamente  importa,
esporta, acquista, riceve  a  qualsiasi  titolo  o  comunque  detiene
sostanze stupefacenti o psicotrope e' sottoposto, per un  periodo  da
due mesi  a  un  anno,  se  si  tratta  di  sostanze  stupefacenti  o
psicotrope comprese nelle tabelle I e III previste dall'articolo  14,
e per un periodo da  uno  a  tre  mesi,  se  si  tratta  di  sostanze
stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle  II  e  IV  previste
dallo  stesso  articolo,  a  una  o  piu'  delle  seguenti   sanzioni
amministrative:)) 
    a)  sospensione  della  patente  di  guida,  del  certificato  di
abilitazione  professionale  per  la  guida  di  motoveicoli  e   del
certificato di idoneita' alla  guida  di  ciclomotori  o  divieto  di
conseguirli per un periodo fino a tre anni ; 
    b) sospensione  della  licenza  di  porto  d'armi  o  divieto  di
conseguirla; 
    c)  sospensione  del  passaporto  e  di  ogni   altro   documento
equipollente o divieto di conseguirli; 
    d) sospensione del permesso di soggiorno per motivi di turismo  o
divieto di conseguirlo se cittadino extracomunitario. 
  ((1-bis.  Ai  fini  dell'accertamento  della  destinazione  ad  uso
esclusivamente personale della sostanza stupefacente o  psicotropa  o
del medicinale di cui al comma  1,  si  tiene  conto  delle  seguenti
circostanze: 
    a) che la quantita' di sostanza stupefacente o psicotropa non sia
superiore ai limiti massimi indicati con decreto del  Ministro  della
salute, di concerto con  il  Ministro  della  giustizia,  sentita  la
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche
antidroga, nonche' della modalita' di  presentazione  delle  sostanze
stupefacenti o psicotrope, avuto riguardo al peso lordo complessivo o
al   confezionamento   frazionato   ovvero   ad   altre   circostanze
dell'azione, da cui risulti che le sostanze sono destinate ad un  uso
esclusivamente personale; 
    b) che i medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope
elencate nella tabella dei medicinali, sezioni  A,  B,  C  e  D,  non
eccedano il quantitativo prescritto)). 
  2. L'interessato, inoltre, ricorrendone i presupposti, e'  invitato
a seguire il  programma  terapeutico  e  socio-riabilitativo  di  cui
all'articolo  122  o  altro   programma   educativo   e   informativo
personalizzato  in  relazione  alle  proprie   specifiche   esigenze,
predisposto dal servizio pubblico per le tossicodipendenze competente
per territorio analogamente a quanto disposto al comma 13  o  da  una
struttura privata autorizzata ai sensi dell'articolo 116. 
  3. Accertati i fatti di cui al  comma  1,  gli  organi  di  polizia
procedono alla contestazione immediata, se possibile,  e  riferiscono
senza ritardo e comunque entro dieci  giorni,  con  gli  esiti  degli
esami tossicologici sulle sostanze sequestrate effettuati  presso  le
strutture pubbliche di cui al comma 10,  al  prefetto  competente  ai
sensi del comma 13. Ove, al momento dell'accertamento,  l'interessato
abbia la diretta e immediata disponibilita' di veicoli a motore,  gli
organi di  polizia  procedono  altresi'  all'immediato  ritiro  della
patente di guida.  Qualora  la  disponibilita'  sia  riferita  ad  un
ciclomotore, gli organi accertatori ritirano anche il certificato  di
idoneita' tecnica, sottoponendo il veicolo a fermo amministrativo. Il
ritiro della patente di guida, nonche' del certificato  di  idoneita'
tecnica e il fermo amministrativo del  ciclomotore  hanno  durata  di
trenta giorni e ad essi si estendono gli effetti di  quanto  previsto
al comma 4. Si applicano,  in  quanto  compatibili,  le  disposizioni
degli articoli 214 e 216 del decreto legislativo 30 aprile  1992,  n.
285, e successive modificazioni. La patente di guida e il certificato
di idoneita' tecnica sono trasmessi al prefetto competente  ai  sensi
del comma 13. In caso di guida di un veicolo durante  il  periodo  in
cui la patente sia stata  ritirata  ovvero  di  circolazione  con  il
veicolo   sottoposto   a   fermo   amministrativo,    si    applicano
rispettivamente le sanzioni previste dagli articoli  216  e  214  del
decreto  legislativo  30  aprile   1992,   n.   285,   e   successive
modificazioni. 
  4. Entro il  termine  di  quaranta  giorni  dalla  ricezione  della
segnalazione, il prefetto, se ritiene fondato l'accer-tamento, adotta
apposita ordinanza convocando, anche a mezzo degli organi di polizia,
dinanzi a se' o a un suo delegato, la persona segnalata per valutare,
a seguito di colloquio, le sanzioni amministrative da irrogare  e  la
loro durata nonche', eventualmente, per formulare l'invito di cui  al
comma 2. In tale attivita' il prefetto e' assistito dal personale del
nucleo   operativo   costituito   presso   ogni    prefettura-ufficio
territoriale del Governo. Nel caso in cui  l'interessato  si  avvalga
delle facolta' previste dall'articolo  18  della  legge  24  novembre
1981,  n.  689,  e  successive  modificazioni,  e  non  venga  emessa
ordinanza  motivata  di  archiviazione  degli  atti,  da   comunicare
integralmente  all'organo  che   ha   effettuato   la   segnalazione,
contestualmente  all'ordinanza  con  cui   viene   ritenuto   fondato
l'accertamento,  da  adottare  entro  centocinquanta   giorni   dalla
ricezione  degli   scritti   difensivi   ovvero   dallo   svolgimento
dell'audizione  ove  richiesta,  il  prefetto  convoca   la   persona
segnalata ai fini e con le modalita' indicate nel presente comma.  La
mancata  presentazione  al  colloquio  comporta  l'irrogazione  delle
sanzioni di cui al comma 1. Avverso l'ordinanza con cui  il  prefetto
ritiene fondato l'accertamento e convoca la  persona  segnalata  puo'
essere proposta opposizione al giudice di pace, entro il  termine  di
dieci giorni dalla  notifica  all'interessato.  Nel  caso  di  minore
l'opposizione viene proposta al Tribunale per  i  minorenni.  Valgono
per la competenza territoriale in merito all'opposizione  gli  stessi
criteri indicati al comma 13. 
  5. Se l'interessato e' persona minore di eta', il prefetto, qualora
cio' non contrasti con le esigenze educative del medesimo, convoca  i
genitori o chi  ne  esercita  la  potesta',  li  rende  edotti  delle
circostanze di fatto e da' loro notizia circa le strutture di cui  al
comma 2. 
  6. Degli accertamenti e degli atti di cui ai commi da 1  a  5  puo'
essere fatto uso soltanto ai fini dell'applicazione  delle  misure  e
delle sanzioni previste nel presente articolo e nell'articolo 75-bis. 
  7. L'interessato puo' chiedere di prendere visione  e  di  ottenere
copia  degli  atti  di  cui  al  presente  articolo  che   riguardino
esclusivamente la sua persona. Nel caso in cui  gli  atti  riguardino
piu' persone, l'interessato puo' ottenere  il  rilascio  di  estratti
delle parti relative alla sua situazione. 
  8. Qualora la condotta di cui al comma 1 sia stata posta in  essere
da straniero  maggiorenne,  gli  organi  di  polizia  ne  riferiscono
altresi' al questore competente per territorio in relazione al luogo,
come determinato al comma 13, per le  valutazioni  di  competenza  in
sede di rinnovo del permesso di soggiorno. 
  9. Avverso il decreto con il quale il prefetto irroga  le  sanzioni
di cui al comma 1 ed eventualmente formula l'invito di cui  al  comma
2, che ha effetto dal momento della  notifica  all'interessato,  puo'
essere fatta opposizione dinanzi all'autorita' giudiziaria ordinaria.
Le  controversie  di  cui  al  presente   comma   sono   disciplinate
dall'articolo 8 del decreto legislativo 1° settembre  2011,  n.  150.
Copia del decreto e' contestualmente inviata al questore  di  cui  al
comma 8. (31) 
  10. Gli accertamenti  medico-legali  e  tossicologico-forensi  sono
effettuati presso gli  istituti  di  medicina  legale,  i  laboratori
universitari di tossicologia forense, le  strutture  delle  Forze  di
polizia ovvero presso le strutture pubbliche di base  da  individuare
con decreto del Ministero della salute. 
  11. Se risulta che  l'interessato  si  sia  sottoposto,  con  esito
positivo, al programma di cui al  comma  2,  il  prefetto  adotta  il
provvedimento di revoca  delle  sanzioni,  dandone  comunicazione  al
questore e al giudice di pace competente. 
  12. Si applicano, in quanto compatibili, le norme della sezione  II
del capo I e  il  secondo  comma  dell'articolo  62  della  legge  24
novembre 1981, n. 689. 
  13. Il prefetto competente per territorio in relazione al luogo  di
residenza o, in mancanza, di domicilio dell'interessato e, ove questi
siano sconosciuti, in relazione al luogo ove  e'  stato  commesso  il
fatto, applica le sanzioni di cui al comma 1 e  formula  l'invito  di
cui al comma 2. 
  14. Se per i fatti previsti dal comma 1, nel  caso  di  particolare
tenuita' della violazione, ricorrono elementi tali da  far  presumere
che  la  persona  si  asterra',  per  il  futuro,   dal   commetterli
nuovamente, in luogo  della  sanzione,  e  limitatamente  alla  prima
volta, il prefetto puo'  definire  il  procedimento  con  il  formale
invito a non fare piu'  uso  delle  sostanze  stesse,  avvertendo  il
soggetto delle conseguenze a suo danno. 
 
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AGGIORNAMENTO (31) 
  Il D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150  ha  disposto  (con  l'art.  36,
commi 1 e 2) che "1. Le norme del presente decreto  si  applicano  ai
procedimenti instaurati  successivamente  alla  data  di  entrata  in
vigore dello stesso. 
  2. Le norme abrogate o modificate dal presente  decreto  continuano
ad applicarsi alle controversie pendenti  alla  data  di  entrata  in
vigore dello stesso."