DECRETO LEGISLATIVO 1 settembre 2011, n. 150

Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69. (11G0192)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 06/10/2011 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2022)
Testo in vigore dal: 6-10-2011
                               Art. 8 
 
 
             Dell'opposizione a sanzione amministrativa 
                     in materia di stupefacenti 
 
  1. Le controversie previste dall'articolo 75, comma 9, del  decreto
del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono regolate
dall'articolo 6 del presente decreto, salvo quanto previsto dal comma
2. 
  2. Sono competenti il giudice di pace, e nel caso  di  trasgressore
minorenne, il tribunale per i minorenni del  luogo  ove  ha  sede  il
prefetto che ha pronunciato il provvedimento impugnato. 
          Note all'art. 8: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 75 del decreto  del
          Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.  309  (Testo
          unico  delle  leggi  in   materia   di   disciplina   degli
          stupefacenti e sostanze  psicotrope,  prevenzione,  cura  e
          riabilitazione dei relativi stati  di  tossicodipendenza.),
          come modificato dal presente decreto legislativo: 
              «Art. 75 (Condotte integranti illeciti amministrativi). 
              commi 1 - 8 (omissis). 
              9. Avverso il decreto con il quale il  prefetto  irroga
          le sanzioni di cui al  comma  1  ed  eventualmente  formula
          l'invito di cui al comma 2,  che  ha  effetto  dal  momento
          della   notifica   all'interessato,   puo'   essere   fatta
          opposizione dinanzi all'autorita' giudiziaria ordinaria. Le
          controversie di cui al  presente  comma  sono  disciplinate
          dall'articolo 8 del decreto legislativo 1° settembre  2011,
          n. 150. Copia del decreto  e'  contestualmente  inviata  al
          questore di cui al comma 8. 
              commi 10 - 14 (omissis).».