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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 maggio 1987, n. 266

Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 26 marzo 1987 concernente il comparto del personale dipendente dai Ministeri.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/05/2001)
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Testo in vigore dal:  12-7-1987

Art. 20

Nona qualifica funzionale
1. Il personale appartenente alla nona qualifica funzionale, istituita dall'art. 2 del decreto-legge 28 gennaio 1986, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1986, n. 78, espleta le seguenti funzioni:
a) sostituzione del dirigente in caso di assenza o impedimento;
b) reggenza dell'ufficio in attesa della destinazione del dirigente titolare;
c) collaborazione diretta alla attività di direzione espletata dal dirigente;
d) direzione di uffici, istituti o servizi di particolare rilevanza o di stabilimenti di notevole complessità non riservati a qualifiche dirigenziali;
e) prestazioni per elaborazione, studio e ricerca altamente qualificata, richiedenti capacità professionali di livello universitario nei campi amministrativo, tecnico o scientifico, convalidate da documentate esperienze nel settore, ed ove necessario, da abilitazione all'esercizio della professione, ovvero da specializzazione postuniversitaria;
f) attività ispettive di particolare importanza, anche sulla gestione di progetti-obiettivo e di attività programmate, in funzione del conseguimento dei risultati e verifica degli stessi.
Nota all'art. 20, comma 1:
L'art. 2 del decreto-legge 28 gennaio 1986, n. 9, coordinato con la legge di conversione 24 marzo 1986, n. 78 (Gazzetta Ufficiale n. 80 del 7 aprile 1986) recante "Interpretazione autentica del quarto comma dell'art. 4 della legge 11 luglio 1980, n. 312" così dispone:
"Art. 2. - 1. Per il personale di cui all'articolo 1 e per tutti i dipendenti dell'ex carriera direttiva che rivestono particolari posizioni professionali è istituita la nona qualifica funzionale, i cui profili e modalità di accesso verranno stabiliti con la procedura contrattuale prevista dalla legge 29 marzo 1983, n. 93, ferma restando la particolare disciplina dettata per il personale dei ruoli indicati nella legge 1 aprile 1981, n. 121 e relativi decreti di attuazione e successive norme di modifica.
2. Con la stessa procedura verranno conseguentemente modificate le declaratorie dei profili professionali stabiliti dall'art. 2 della legge 11 luglio 1980, n. 312.
3. La dotazione organica della nona qualifica non deve superare il 50 per cento della dotazione dell'ottava qualifica.
4. Il trattamento iniziale della nona qualifica non può essere superiore al 90 per cento del trattamento iniziale del direttore di divisione del ruolo ad esaurimento".
Si trascrivono i commi 3, 4 e 5 dell'art. 1 richiamato dall'articolo soprariportato (i commi 1 e 2 sono riportati alla nota all'art. 25):
"3. I provvedimenti comunque emessi in difformità alle disposizioni dei commi precedenti sono nulli, ancorché registrati.
4. I funzionari, eventualmente promossi alla qualifica di direttore aggiunto di divisione in base a provvedimenti difformi rispetto alle disposizioni dei commi 1 e 2, ma in esecuzione di giudicati, non hanno comunque titolo sia per la promozione alla qualifica di direttore di divisione o equiparata dei ruoli ad esaurimento, sia per la partecipazione allo scrutinio per merito comparativo previsto dall'articolo 1, penultimo comma, della legge 10 luglio 1984, n. 301.
5. Gli effetti economici derivanti dai provvedimenti previsti dal comma 4 sono riconosciuti a titolo personale e saranno assorbiti con la normale progressione economica di carriera".
La legge 29 marzo 1983, n. 93, nel testo aggiornato con la legge 8 agosto 1985, n. 426, denominata "Legge-quadro sul pubblico impiego" è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 196 del 21 agosto 1985.
La legge 1 aprile 1981, n. 121, contenente "Nuovo ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza" è riportata, nel testo vigente nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 7 del 10 gennaio 1987.
Le declaratorie delle qualifiche funzionali di cui all'art. 2 della legge 11 luglio 1980, n. 312 (Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato) sono riportate alla nota all'art. 26, comma 1.
La legge 10 luglio 1984, n. 301 contiene "Norme di accesso alla dirigenza statale (Gazzetta Ufficiale n. 194 del 16 luglio 1984).