DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 dicembre 1986, n. 917

Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/08/2023)
Testo in vigore dal: 9-4-2014
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 73 
                          Soggetti passivi 
 
  1. Sono soggetti all'imposta sul reddito delle societa': 
    a) le societa'  per  azioni  e  in  accomandita  per  azioni,  le
societa' a responsabilita' limitata, le  societa'  cooperative  e  le
societa' di mutua assicurazione, nonche' le societa' europee  di  cui
al regolamento (CE) n. 2157/2001 e le societa' cooperative europee di
cui al regolamento (CE) n. 1435/2003 residenti nel  territorio  dello
Stato; 
    b) gli enti pubblici e privati diversi dalle societa', nonche'  i
trust, residenti nel territorio dello Stato, che  hanno  per  oggetto
esclusivo o principale l'esercizio di attivita' commerciali; 
    c) gli enti pubblici e privati diversi dalle  societa',  i  trust
che non hanno per  oggetto  esclusivo  o  principale  l'esercizio  di
attivita'  commerciale  nonche'   gli   organismi   di   investimento
collettivo del risparmio, residenti nel territorio dello Stato; 
    d) le societa' e gli enti di ogni tipo, compresi i trust,  con  o
senza personalita' giuridica,  non  residenti  nel  territorio  dello
Stato. 
  2. Tra gli enti diversi dalle societa', di cui alle lettere b) e c)
del comma 1,  si  comprendono,  oltre  alle  persone  giuridiche,  le
associazioni non riconosciute, i consorzi e le  altre  organizzazioni
non appartenenti ad altri soggetti passivi, nei confronti delle quali
il presupposto dell'imposta si verifica in modo unitario e  autonomo.
Tra le societa' e gli enti di cui alla lettera d) del  comma  1  sono
comprese anche le societa' e le associazioni  indicate  nell'articolo
5. Nei casi in cui i  beneficiari  del  trust  siano  individuati,  i
redditi  conseguiti  dal  trust  sono  imputati  in  ogni   caso   ai
beneficiari in proporzione alla quota di  partecipazione  individuata
nell' atto di costituzione del trust o in altri documenti  successivi
ovvero, in mancanza, in parti uguali. 
  3. Ai fini delle imposte sui redditi si  considerano  residenti  le
societa' e gli enti che per la maggior parte del periodo  di  imposta
hanno la sede legale  o  la  sede  dell'amministrazione  o  l'oggetto
principale  nel  territorio  dello  Stato.  Si  considerano  altresi'
residenti nel territorio dello Stato gli  organismi  di  investimento
collettivo  del  risparmio  istituiti  in  Italia  e,   salvo   prova
contraria, i trust e gli istituti aventi analogo contenuto  istituiti
in Stati o territori diversi da quelli di cui al decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-bis,
in cui almeno uno dei disponenti ed almeno uno  dei  beneficiari  del
trust siano fiscalmente residenti  nel  territorio  dello  Stato.  Si
considerano, inoltre, residenti nel territorio dello  Stato  i  trust
istituiti in uno Stato diverso  da  quelli  di  cui  al  decreto  del
Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo
168-bis, quando, successivamente alla loro costituzione, un  soggetto
residente nel territorio dello Stato effettui  in  favore  del  trust
un'attribuzione che importi il trasferimento di  proprieta'  di  beni
immobili o la  costituzione  o  il  trasferimento  di  diritti  reali
immobiliari, anche per quote, nonche' vincoli di  destinazione  sugli
stessi. (133) 
  4.  L'oggetto  esclusivo  o  principale  dell'ente   residente   e'
determinato in base alla legge, all'atto costitutivo o allo  statuto,
se esistenti in  forma  di  atto  pubblico  o  di  scrittura  privata
autenticata  o  registrata.  Per  oggetto   principale   si   intende
l'attivita' essenziale per realizzare direttamente gli scopi  primari
indicati dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto. 
  5. In mancanza dell'atto costitutivo o dello statuto nelle predette
forme, l'oggetto principale dell'ente  residente  e'  determinato  in
base all'attivita' effettivamente  esercitata  nel  territorio  dello
Stato; tale disposizione si  applica  in  ogni  caso  agli  enti  non
residenti. 
  5-bis. Salvo prova contraria, si considera esistente nel territorio
dello Stato la sede dell'amministrazione di  societa'  ed  enti,  che
detengono partecipazioni di controllo, ai sensi  dell'articolo  2359,
primo comma, del codice civile, nei soggetti di cui alle lettere a) e
b) del comma 1, se, in alternativa: 
    a) sono controllati, anche indirettamente, ai sensi dell'articolo
2359, primo comma , del codice  civile,  da  soggetti  residenti  nel
territorio dello Stato; 
    b) sono amministrati da un consiglio di amministrazione, o  altro
organo equivalente di gestione, composto in prevalenza di consiglieri
residenti nel territorio dello Stato. (126) 
  5-ter. Ai fini della verifica della sussistenza  del  controllo  di
cui al comma 5-bis, rileva  la  situazione  esistente  alla  data  di
chiusura dell'esercizio o periodo di  gestione  del  soggetto  estero
controllato. Ai medesimi fini, per le persone fisiche si tiene  conto
anche dei voti spettanti ai familiari di cui all'articolo 5, comma 5.
(126) 
  5-quater. Salvo  prova  contraria,  si  considerano  residenti  nel
territorio dello Stato le societa'  o  enti  il  cui  patrimonio  sia
investito in misura prevalente ((in quote o azioni  di  organismi  di
investimento  collettivo  del  risparmio   immobiliari)),   e   siano
controllati direttamente o indirettamente, per il tramite di societa'
fiduciarie o per interposta persona, da soggetti residenti in Italia.
Il controllo e' individuato ai sensi dell'articolo 2359, commi  primo
e secondo, del codice civile, anche per partecipazioni  possedute  da
soggetti diversi dalle societa'. 
  5-quinquies. I redditi degli organismi di  investimento  collettivo
del risparmio istituiti  in  Italia,  diversi  ((dagli  organismi  di
investimento collettivo del risparmio immobiliari)), e di quelli  con
sede in Lussemburgo, gia' autorizzati al collocamento nel  territorio
dello  Stato,  di  cui  all'articolo  11-bis  del  decreto-legge   30
settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25
novembre 1983, n. 649, e successive modificazioni, sono esenti  dalle
imposte sui redditi purche' il fondo o il soggetto  incaricato  della
gestione sia sottoposto a forme di vigilanza prudenziale. Le ritenute
operate sui redditi di capitale sono  a  titolo  definitivo.  Non  si
applicano le ritenute previste dai commi 2 e 3 dell'articolo  26  del
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e  successive  modificazioni,  sugli
interessi ed altri proventi dei conti correnti e depositi bancari,  e
le ritenute previste dai commi 3-bis e 5 del medesimo articolo  26  e
dall'articolo 26-quinquies del predetto decreto nonche' dall'articolo
10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77, e successive modificazioni. 
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AGGIORNAMENTO (126) 
  Il D.L. 4 luglio 2006, n. 223 convertito con modificazioni dalla L.
4 agosto 2006, n. 248 ha disposto (con l'art. 35, comma 14)  che  "La
disposizione di cui al comma 13 ha effetto a  decorrere  dal  periodo
d'imposta in corso alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto". 
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AGGIORNAMENTO (133) 
  La L. 24 dicembre 2007, n. 244 ha disposto (con l'art. 1, comma 88)
che "Le disposizioni di cui ai commi da 83 a 87 si  applicano,  salvo
quanto previsto dal comma 89, a decorrere dal periodo di imposta  che
inizia successivamente alla  data  di  pubblicazione  nella  Gazzetta
Ufficiale del decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze
emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del citato testo unico di  cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917;
fino al periodo d'imposta  precedente  continuano  ad  applicarsi  le
disposizioni vigenti al 31 dicembre 2007". 
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AGGIORNAMENTO (142) 
  Il D.L. 29 dicembre 2010,  n.  225,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10, ha disposto (con  l'art.  2,  comma
69) che la presente modifica esplica effetto a partire dal 1°  luglio
2011. 
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AGGIORNAMENTO (146) 
  Il D.L. 13 agosto 2011, n. 138, ha disposto (con  l'art.  2,  comma
24) che la presente modifica ha effetto a decorrere  dal  1°  gennaio
2012.