DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 dicembre 1986, n. 917

Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/08/2023)
Testo in vigore dal: 12-1-2019
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 106 
   Svalutazione dei crediti e accantonamenti per rischi su crediti 
 
  1.  Le  svalutazioni  dei  crediti  risultanti  in  bilancio,   per
l'importo non coperto da garanzia assicurativa,  che  derivano  dalle
cessioni di beni e dalle prestazioni di servizi indicate nel comma  1
dell'articolo 85, sono deducibili in  ciascun  esercizio  nel  limite
dello 0,50 per cento  del  valore  nominale  o  di  acquisizione  dei
crediti stessi. Nel computo  del  limite  si  tiene  conto  anche  di
accantonamenti per rischi  su  crediti.  La  deduzione  non  e'  piu'
ammessa quando l'ammontare complessivo  delle  svalutazioni  e  degli
accantonamenti ha raggiunto il 5 per cento del valore nominale  o  di
acquisizione  dei  crediti   risultanti   in   bilancio   alla   fine
dell'esercizio. 
  2. Le perdite sui crediti  di  cui  al  comma  1,  determinate  con
riferimento al valore nominale o di acquisizione dei crediti  stessi,
sono deducibili a norma dell'articolo 101, limitatamente  alla  parte
che  eccede  l'ammontare  complessivo  delle  svalutazioni  e   degli
accantonamenti dedotti nei precedenti esercizi. Se  in  un  esercizio
l'ammontare complessivo delle  svalutazioni  e  degli  accantonamenti
dedotti eccede il 5 per cento del valore nominale o  di  acquisizione
dei crediti, l'eccedenza concorre a formare il reddito dell'esercizio
stesso. 
  3. Per  gli  ((intermediari  finanziari)),  le  svalutazioni  e  le
perdite su crediti verso la clientela iscritti  in  bilancio  a  tale
titolo e le perdite realizzate mediante  cessione  a  titolo  oneroso
sono deducibili integralmente nell'esercizio in cui sono rilevate  in
bilancio. Ai fini del presente comma le  svalutazioni  e  le  perdite
diverse da quelle realizzate mediante cessione a  titolo  oneroso  si
assumono al netto  delle  rivalutazioni  dei  crediti  risultanti  in
bilancio. (170) (174) ((192)) 
  3-bis. COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2013, N. 147. (161) 
  4. Per gli ((intermediari finanziari)) nell'ammontare  dei  crediti
rilevanti ai fini del presente articolo si comprendono  anche  quelli
impliciti nei contratti di locazione finanziaria iscritte nell'attivo
in applicazione dei criteri di cui all'articolo 112. (161) ((192)) 
  5. COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2013, N. 147. (161) 
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AGGIORNAMENTO (122) 
  Il D.L. 30 settembre 2005, n.203 convertito con modificazioni dalla
L. 2 dicembre 2005, n. 248 ha disposto (con l'art. 6,  comma  4)  che
"Le disposizioni del presente articolo si applicano a  decorrere  dal
periodo d'imposta in  corso  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto". 
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AGGIORNAMENTO (136) 
  Il D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni  dalla
L. 6 agosto 2008, n. 133, ha disposto (con l'art. 82, comma  13)  che
"In deroga all'articolo 3 della legge 27  luglio  2000,  n.  212,  le
disposizioni di cui ai commi 11 e 12 si  applicano  a  decorrere  dal
periodo d'imposta in  corso  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto; nella determinazione degli acconti  dovuti  per  il
medesimo periodo di imposta, in sede di versamento  della  seconda  o
unica rata, si assume, quale imposta del periodo  precedente,  quella
che si sarebbe determinata applicando le disposizioni dei commi 11  e
12". 
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AGGIORNAMENTO (161) 
  La L.	27 dicembre 2013, n. 147 ha disposto  (con  l'art.  1,  comma
161) che "Le disposizioni di  cui  al  comma  160  si  applicano  dal
periodo di  imposta  in  corso  al  31  dicembre  2013.  Resta  ferma
l'applicazione delle previgenti disposizioni fiscali alle  rettifiche
di valore e  alle  variazioni  della  riserva  sinistri  relativa  ai
contratti di assicurazione dei rami danni iscritte  in  bilancio  nei
periodi di imposta precedenti". 
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AGGIORNAMENTO (170) 
  Il D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito con  modificazioni  dalla
L. 6 agosto 2015, n. 132, ha disposto: 
  - (con l'art. 16, comma 2) che la presente modifica si applica  dal
periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2015; 
  - (con l'art. 16, comma 3) che "In via transitoria,  per  il  primo
periodo di applicazione le svalutazioni e le perdite di cui al  comma
1 diverse dalle perdite realizzate mediante cessione a titolo oneroso
sono deducibili nei limiti del 75 del loro ammontare. L'eccedenza  e'
deducibile secondo le modalita' stabilite al comma 4"; 
  - (con l'art. 16, comma 4) che "L'eccedenza di cui al comma 3 e  le
svalutazioni e le perdite su crediti di cui al comma  1  iscritte  in
bilancio fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2014 e non ancora
dedotte ai sensi del comma 3 dell'articolo 106 del testo unico  delle
imposte  sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,   nel   testo   in   vigore
anteriormente alle modifiche operate dal comma 1 sono deducibili  per
il 5 per cento del loro ammontare nel periodo d'imposta in  corso  al
31 dicembre 2016, per l'8 per cento nel periodo d'imposta in corso al
31 dicembre 2017, per il 10 per cento nel periodo d'imposta in  corso
al 31 dicembre 2018, per il 12 per cento  nel  periodo  d'imposta  in
corso al 31 dicembre 2019 e fino al periodo d'imposta in corso al  31
dicembre 2024, e per il 5 per cento nel periodo d'imposta in corso al
31 dicembre 2025"; 
  - (con l'art. 16,  comma  5)  che  "Ai  fini  della  determinazione
dell'acconto dell'imposta sul reddito delle societa'  dovuto  per  il
periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2015 e per  i  due  periodi
d'imposta successivi non si tiene conto delle modifiche  operate  dai
commi da 1 a 4". 
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AGGIORNAMENTO (174) 
  La L. 28 dicembre 2015, n. 208, nel modificare l'art. 16,  comma  2
del D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito con modificazioni dalla L.
6 agosto 2015, n. 132, ha conseguentemente disposto  (con  l'art.  1,
comma 852) che la modifica di cui al comma 3 del presente articolo si
applica dal periodo di imposta successivo a quello  in  corso  al  31
dicembre 2014. 
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AGGIORNAMENTO (192) 
  Il D.Lgs. 29 novembre 2018, n. 142, ha  disposto  (con  l'art.  13,
comma 9) che la presente modifica si applica a decorrere dal  periodo
d'imposta in corso al 31 dicembre 2018; con  riferimento  ai  periodi
d'imposta precedenti ai quali si applicano le disposizioni di cui  al
decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 136, per i quali i termini per
il  versamento  a  saldo  delle  imposte  sui  redditi  sono  scaduti
anteriormente alla medesima data, sono fatti salvi gli effetti  sulla
determinazione del reddito complessivo  ai  fini  delle  imposte  sui
redditi e del valore della  produzione  netta  ai  fini  dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive, relativi  ai  medesimi  periodi
d'imposta, derivanti dall'applicazione delle disposizioni vigenti  in
tali periodi, anche se non coerenti con le  disposizioni  di  cui  ai
commi 2 e 3 dell'articolo 162-bis del testo unico delle  imposte  sui
redditi, di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917,  introdotto  dalla  lettera  d)  del  comma  1
dell'articolo 12. Ai  fini  del  presente  comma  gli  effetti  sulla
determinazione del reddito complessivo e del valore della  produzione
netta sono fatti salvi purche' prodotti  da  comportamenti  tra  loro
coerenti manifestati entro l'8 agosto 2018.