DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 aprile 1986, n. 131

Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/02/2023)
Testo in vigore dal: 29-11-2006
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 52. 
 
         Rettifica del valore degli immobili e delle aziende 
  1. L'ufficio, se ritiene che i beni o i diritti di cui ai commi 3 e
4 dell'articolo  51  hanno  un  valore  venale  superiore  al  valore
dichiarato o al corrispettivo pattuito, provvede con lo  stesso  atto
alla rettifica e alla liquidazione della maggiore  imposta,  con  gli
interessi e le sanzioni. 
  2. L'avviso di rettifica e di liquidazione della  maggiore  imposta
deve contenere l'indicazione del valore  attribuito  a  ciascuno  dei
beni o diritti in esso descritti, degli elementi di cui  all'articolo
51 in  base  ai  quali  e`  stato  determinato,  l'indicazione  delle
aliquote applicate e del  calcolo  della  maggiore  imposta,  nonche`
dell'imposta dovuta in caso di presentazione del ricorso. 
  2-bis. La motivazione dell'atto  deve  indicare  i  presupposti  di
fatto e le  ragioni  giuridiche  che  lo  hanno  determinato.  Se  la
motivazione fa riferimento  ad  un  altro  atto  non  conosciuto  ne'
ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato  all'atto  che
lo richiama salvo che quest'ultimo  non  ne  riproduca  il  contenuto
essenziale.  L'accertamento  e'  nullo  se  non  sono  osservate   le
disposizioni di cui al presente comma. 
  3. L'avviso e` notificato nei modi stabiliti per  le  notificazioni
in materia di imposte sui  redditi  dagli  ufficiali  giudiziari,  da
messi speciali autorizzati dagli  uffici  del  registro  o  da  messi
comunali o di conciliazione. 
  4. Non sono sottoposti a rettifica il  valore  o  il  corrispettivo
degli immobili, iscritti in  catasto  con  attribuzione  di  rendita,
dichiarato in misura non inferiore, per i terreni,  a  settantacinque
(2) volte il reddito  dominicale  risultante  in  catasto  e,  per  i
fabbricati,  a  cento  volte  il  reddito  risultante   in   catasto,
aggiornati con i coefficienti stabiliti per le imposte  sul  reddito,
ne` i valori o corrispettivi della  nuda  proprieta`  e  dei  diritti
reali di godimento sugli immobili stessi  dichiarati  in  misura  non
inferiore a quella determinata su tale base a norma degli articoli 47
e 48. Ai fini della disposizione del presente comma le modifiche  dei
coefficienti stabiliti per le imposte sui redditi hanno  effetto  per
gli atti pubblici formati, per le scritture private autenticate e gli
atti  giudiziari  pubblicati  o  emanati  dal  decimo  quinto  giorno
successivo a quello  di  pubblicazione  dei  decreti  previsti  dagli
articoli 87 e 88 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
settembre  1973,  n.  597,  nonche`  per  le  scritture  private  non
autenticate  presentate  per  la  registrazione  da  tale  data.   La
disposizione del presente comma non si applica per i  terreni  per  i
quali   gli   strumenti   urbanistici   prevedono   la   destinazione
edificatoria.(5) 
  5. I moltiplicatori di settantacinque e cento volte possono  essere
modificati, in caso di sensibili divergenze dai  valori  di  mercato,
con decreto del Ministro  delle  finanze  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale. Le modifiche hanno effetto per gli atti pubblici  formati,
per le scritture private autenticate e gli atti giudiziari pubblicati
o  emanati  dal  decimo  quinto  giorno  successivo   a   quello   di
pubblicazione del  decreto  nonche`  per  le  scritture  private  non
autenticate presentate per la registrazione da tale data.  (39)  (40)
((45)) 
  5-bis.  Le  disposizioni  dei  commi  4  e  5  non   si   applicano
relativamente alle cessioni di immobili e relative pertinenze diverse
da quelle disciplinate dall'articolo 1, comma  497,  della  legge  23
dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni. 
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AGGIORNAMENTO (5) 
  Il Decreto 11 novembre 1989 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che
"I moltiplicatori di sessanta e ottanta volte, di  cui  all'art.  52,
quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica  26  aprile
1986, n. 131, all'art. 26, quinto comma, del decreto  del  Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  637,  aggiunto  con  l'art.  8,
primo comma, della legge 17 dicembre 1986,  n.  880  e  all'art.  12,
primo comma, del decreto-legge 14 maggio 1988, n. 70, convertito, con
modificazioni ed integrazioni, nella legge 13 maggio  1988,  n.  154,
sono elevati, rispettivamente, a settantacinque e cento volte". 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le modifiche hanno
effetto per gli atti pubblici formati, gli atti giudiziari pubblicati
o emanati e le scritture private autenticate a decorrere  dal  decimo
quinto giorno successivo  a  quello  di  pubblicazione  del  presente
decreto, nonche' per le scritture private non autenticate  presentate
per la registrazione e le successioni aperte da tale data". 
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AGGIORNAMENTO (39) 
  La L. 24 dicembre 2003 n. 350 ha disposto (con l'art. 1  comma  63)
che "a decorrere dal 1° gennaio 2004, ai soli fini delle  imposte  di
registro, ipotecarie e catastali, i moltiplicatori previsti dal comma
5 dell'articolo 52 del testo  unico  delle  disposizioni  concernenti
l'imposta di  registro,  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono rivalutati nella  misura  del
10 per cento". 
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AGGIORNAMENTO (40) 
  Il D.L. 12 luglio 2004 n. 168, convertito con  modificazioni  dalla
L. 30 luglio 2004 n. 191 ha disposto (con l'art. 1-bis comma  7)  che
"per i beni immobili diversi dalla prima casa di abitazione, ai  soli
fini  delle  imposte  di  registro,   ipotecaria   e   catastale,   i
moltiplicatori previsti dal comma 5 dell'articolo 52 del testo  unico
delle disposizioni concernenti  l'imposta  di  registro,  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131,  sono
rivalutati, in luogo del 10 per cento previsto dall'articolo 2, comma
63, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, nella  misura  del  20  per
cento. La disposizione del periodo precedente si  applica  agli  atti
pubblici formati, agli atti giudiziari  pubblicati  o  emanati,  alle
scritture private autenticate e a quelle non  autenticate  presentate
per la registrazione, alle successioni  apertesi  ed  alle  donazioni
fatte a decorrere dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto". 
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AGGIORNAMENTO (45) 
  Il D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni  dalla
L. 24 novembre 2006, n. 286 ha disposto (con l'art. 2, comma 45)  che
il moltiplicatore previsto dal comma 5,  da  applicare  alle  rendite
catastali dei fabbricati classificati  nel  gruppo  catastale  B,  e'
rivalutato nella misura del 40 per cento.