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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1972, n. 637

Disciplina dell'imposta sulle successioni e donazioni.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/11/1989)
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Testo in vigore dal:  3-12-1989
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Art. 26

Accertamento di maggior valore


L'amministrazione finanziaria, qualora ritenga che i beni e i diritti di cui agli articoli 20, 21 e 22 abbiano un valore venale superiore a quello dichiarato dal contribuente, provvede alla rettifica.
Ai fini del comma precedente l'amministrazione tiene conto anche degli accertamenti relativi ad altre imposte e può procedere ad accessi, ispezioni e verifiche a norma dell'art. 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
L'avviso deve essere notificato entro il termine di decadenza di due anni dal pagamento dell'imposta principale e deve contenere l'indicazione del valore attribuito a ciascuno dei beni o diritti in esso descritti, nonché il criterio seguito dall'ufficio per la determinazione del valore venale attribuito ai beni o diritti medesimi, secondo le indicazioni di cui ai precedenti articoli 20, 21 e 22.
L'avviso è notificato, nei modi stabiliti per le notificazioni in materia di imposte sui redditi, dagli ufficiali giudiziari, da messi speciali autorizzati dagli uffici del registro o da messi comunali.
Il contribuente può ricorrere secondo le disposizioni relative al contenzioso tributario.
Non sono sottoposti a rettifica il valore degli immobili, iscritti in catasto con attribuzione di rendita, dichiarato in misura non inferiore, per i terreni, a sessanta volte il reddito dominicale risultante in catasto, e, per i fabbricati, a ottanta volte il reddito risultante in catasto, aggiornati con i coefficienti stabiliti per le imposte sul reddito, né i valori della nuda proprietà e dei diritti reali di godimento sugli immobili dichiarati in misura non inferiore a quella determinata su tale base a norma dell'articolo 20. Ai Fini della disposizione del presente comma le modifiche dei coefficienti stabiliti per le imposte sui redditi hanno effetto per le successioni aperte e per le donazioni poste in essere dal decimo quinto giorno successivo a quello di pubblicazione dei decreti previsti dagli articoli 87 e 88 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597. La disposizione non si applica per i terreni per i quali gli strumenti urbanistici prevedono la destinazione edificatoria. (4)
((6))

I moltiplicatori di sessanta e ottanta volte possono essere modificati, in caso di sensibili divergenze dai valori di mercato, con decreto del Ministro delle finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Le modifiche hanno effetto per le successioni aperte e per le donazioni poste in essere dal decimo quinto giorno successivo a quello di pubblicazione del decreto. (4)
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AGGIORNAMENTO (4)

La L. 17 dicembre 1986, n.880 ha disposto (con l'art. 8, comma 2) che ai fini delle disposizioni di cui ai commi quinto e sesto dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637, relativamente ai terreni caduti in successione o oggetto di donazioni rispettivamente aperte o poste in essere dal 1 luglio ai 31 dicembre 1986, si tiene conto dei coefficienti stabiliti ai fini delle imposte sul reddito per l'anno 1985.
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AGGIORNAMENTO (6)

Il Decreto 11 novembre 1989 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "I moltiplicatori di sessanta e ottanta volte, di cui all'art. 52, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, all'art. 26, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637, aggiunto con l'art. 8, primo comma, della legge 17 dicembre 1986, n. 880 e all'art. 12, primo comma, del decreto-legge 14 maggio 1988, n. 70, convertito, con modificazioni ed integrazioni, nella legge 13 maggio 1988, n. 154, sono elevati, rispettivamente, a settantacinque e cento volte".
Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le modifiche hanno effetto per gli atti pubblici formati, gli atti giudiziari pubblicati o emanati e le scritture private autenticate a decorrere dal decimo quinto giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto, nonché per le scritture private non autenticate presentate per la registrazione e le successioni aperte da tale data".