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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 settembre 1973, n. 597

Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/06/1991)
Testo in vigore dal:  1-1-1974

Art. 87

Redditi dominicali dei terreni e redditi agrari




Per i periodi d'imposta anteriori a quello in cui avranno effetto
le modificazioni derivanti dalla prima revisione delle tariffe d'estimo effettuata ai sensi del terzo comma dell'art. 24 e del secondo comma dell'art. 30 i redditi dominicali dei terreni e i redditi agrari saranno aggiornati mediante l'applicazione di coefficienti stabiliti almeno ogni biennio con decreto del Ministro per le finanze, anche per singoli comuni o sezioni censuarie e per singole qualità e classi, su conforme parere della commissione censuaria centrale, tenute anche presenti le eventuali segnalazioni dei comuni interessati.