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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 marzo 1982, n. 163

Riordinamento degli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/08/1999)
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Testo in vigore dal:  2-5-1982

Art. 39

Trattamento economico e incompatibilità


Al personale di ricerca ordinario, straordinario e associato contemplato nel presente decreto sono attribuiti il trattamento e la progressione economica e il trattamento di quiescenza e previdenza previsti per il regime a tempo pieno rispettivamente dei professori universitari straordinari e ordinari e dei professori associati, compreso l'analogo sistema di riconoscimento dei servizi.
Ad esso si applica la vigente normativa sulle incompatibilità dei professori universitari a tempo pieno.
Nei casi di trasferimento previsti dai precedenti articoli 19 e 38, gli interessati conservano, nel nuovo ruolo, l'intera anzianità maturata nel ruolo di provenienza.
Ai ricercatori astronomi e geofisici sono attribuiti il trattamento e la progressione economica e il trattamento di quiescenza e previdenza dei ricercatori universitari con osservanza delle incompatibilità previste per i ricercatori medesimi dalle disposizioni in materia.
Il personale di cui al presente articolo è collocato a riposo al compimento del sessantacinquesimo anno di età.