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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 luglio 1980, n. 620

Disciplina dell'assistenza sanitaria al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile (art. 37, ultimo comma, della legge n. 833 del 1978).

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/09/2012)
Testo in vigore dal:  11-11-2012
aggiornamenti all'articolo

Art. 13

Regime transitorio dell'assistenza


Fino al 31 dicembre 1980 l'assistenza è assicurata dalle soppresse gestioni sanitarie delle casse marittime anche per quanto attiene all'assistenza in navigazione ed in territorio estero nei limiti e con le modalità previsti dai vigenti regolamenti delle casse stesse.
(1)
((3))
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AGGIORNAMENTO (1)

Il D.L. 8 maggio 1981, n. 208, convertito con modificazioni dalla L. 1 luglio 1981, n. 344 ha disposto (con l'art. 1 comma 1) che "i termini previsti dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620, sono prorogati con decorrenza dal 1 gennaio 1981 rispettivamente al 1 novembre 1981 ed al 31 ottobre 1981".
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AGGIORNAMENTO (3)

La L. 12 novembre 2011, n. 183, come modificata dal D.L. 13 settembre 2012, n. 158, convertito con modificazioni dalla L. 8 novembre 2012, n. 189, ha disposto (con l'art. 4, comma 90) che "Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, per la pubblica amministrazione e la semplificazione, delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro il 31 marzo 2013, sono individuati, ai fini del trasferimento al Servizio sanitario nazionale, i beni, le risorse finanziarie e strumentali, le risorse umane di cui ai commi 91 e 92, i relativi criteri e modalità del trasferimento e riparto tra le regioni, i livelli delle prestazioni da assicurare al personale navigante, nonché, di concerto anche con il Ministro della difesa, le modalità dei rimborsi delle prestazioni rese dagli Istituti medico-legali dell'Aeronautica militare. La decorrenza dell'esercizio delle funzioni conferite è contestuale all'effettivo trasferimento delle risorse, finanziare, umane e strumentali. Con la medesima decorrenza è abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620, fatto salvo l'articolo 2 concernente l'individuazione dei beneficiari dell'assistenza".