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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 luglio 1980, n. 620

Disciplina dell'assistenza sanitaria al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile (art. 37, ultimo comma, della legge n. 833 del 1978).

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/09/2012)
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Testo in vigore dal:  22-10-1980 al: 10-11-2012
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 37, ultimo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente delega al Governo per la disciplina dell'assistenza sanitaria al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile, rinnovata con l'art. 2 della legge 29 febbraio 1980, n. 33;
Viste le osservazioni delle regioni;
Udito il parere della commissione parlamentare di cui all'art. 79 della citata legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Sentito, in via preliminare, il Consiglio dei Ministri;
Visto il parere emesso in via definitiva dalla suddetta commissione parlamentare;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 1980;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'interno, del bilancio e della programmazione economica, del tesoro, dei trasporti e della marina mercantile;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1

Principi


L'assistenza sanitaria al personale navigante marittimo e dell'aviazione civile è erogata nelle forme indicate nel presente decreto, secondo i principi della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e tenendo conto, con riguardo ai livelli delle prestazioni sanitarie, garantite dal piano sanitario nazionale, delle peculiari esigenze assistenziali del personale stesso connesse alle attività svolte, nel rispetto delle convenzioni internazionali, della vigente disciplina della navigazione aerea e marittima e delle conseguenti norme contrattuali, purché non in contrasto con il presente decreto.