DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 luglio 1980, n. 382

Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonche' sperimentazione organizzativa e didattica.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/03/2012)
Testo in vigore dal: 1-1-1996
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 110. 
      Collocamento a riposo anticipato dei professori ordinari 
 
  Ai professori ordinari in servizio alla data  dell'11  marzo  1980,
data di entrata in vigore della legge 21 febbraio 1980, n.  28,  e  a
quelli nominati in ruolo a seguito  di  concorsi  gia'  banditi  alla
medesima data si applicano le norme gia' vigenti per il  collocamento
fuori ruolo all'inizio  dell'anno  accademico  successivo  e  per  il
collocamento a riposo, salvo che essi non chiedano di  anticipare  il
collocamento fuori ruolo al compimento del sessantacinquesimo anno di
eta' e quello a riposo al compimento dei  cinque  anni  dal  predetto
collocamento fuori ruolo. 
  Il collocamento fuori ruolo  e  quello  a  riposo  anticipato  sono
disposti senza pregiudizio alcuno ai fini economici e previdenziali. 
  L'anticipato collocamento fuori ruolo puo' essere  richiesto  anche
dopo il compimento del sessantacinquesimo anno  di  eta'  e  fino  al
settantesimo. ((21)) 
(1) 
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  L'avviso di rettifica in G.U. 5/8/1980,  n.  213,  ha  disposto  la
cancellazione del Capo IX. 
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AGGIORNAMENTO (21) 
  La L. 28 dicembre 1995, n.549 ha disposto (con l'art. 1  comma  30)
che  "La  durata  del  collocamento  fuori   ruolo   dei   professori
universitari  di  prima  e  seconda  fascia,  che  precede  il   loro
collocamento a riposo, prevista dagli articoli 19 e 110  del  decreto
del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e  successive
modificazioni, e' ridotta a tre anni".