DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 luglio 1980, n. 382

Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonche' sperimentazione organizzativa e didattica.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/03/2012)
Testo in vigore dal: 1-1-1996
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 19. 
          Collocamento fuori ruolo e collocamento a riposo 
 
  I professori  ordinari  sono  collocati  fuori  ruolo  a  decorrere
dall'inizio  dell'anno  accademico  successivo  al   compimento   del
sessantacinquesimo anno di (eta' e  a  riposo  cinque  anni  dopo  il
collocamento fuori ruolo. 
  Al professore fuori ruolo si applicano le stesse norme previste per
i professori ordinari, salvo l'obbligo di presentare la relazione  di
cui all'articolo 18 e salvo che non sia diversamente disposto. 
  La loro partecipazione all'attivita' didattica e scientifica e agli
organi accademici resta regolata dalle norme attualmente in vigore. 
  Le  competenti  autorita'  accademiche  determineranno  i   compiti
didattici e scientifici dei professori fuori ruolo  in  relazione  al
loro impegno a tempo pieno o a tempo definito. ((21)) 
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AGGIORNAMENTO (21) 
  La L. 28 dicembre 1995, n.549 ha disposto (con l'art. 1  comma  30)
che  "La  durata  del  collocamento  fuori   ruolo   dei   professori
universitari  di  prima  e  seconda  fascia,  che  precede  il   loro
collocamento a riposo, prevista dagli articoli 19 e 110  del  decreto
del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e  successive
modificazioni, e' ridotta a tre anni".