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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 maggio 1979, n. 886

Integrazione ed adeguamento delle norme di polizia delle miniere e delle cave, contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, al fine di regolare le attività di prospezione, di ricerca e di coltivazione degli Idrocarburi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/06/2007)
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Testo in vigore dal:  29-12-1980
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Art. 6

Denuncia di esercizio per attività di prospezione
((Il titolare di un permesso di prospezione, di un permesso di ricerca; o di una concessione di coltivazione che intenda svolgere lavori di prospezione deve presentare denuncia di esercizio nei modi e nei termini di cui all'articolo 24, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128.
La denuncia è fatta secondo le modalità di cui all'articolo 24, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1959.))
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 25 NOVEMBRE 1996, N. 624))
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((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 25 NOVEMBRE 1996, N. 624))
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((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 25 NOVEMBRE 1996, N. 624))
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La denuncia deve essere controfirmata da tutte le persone in essa nominate.
((Le sostituzioni del direttore responsabile sono denunciate nei modi e nei termini di cui all'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128.
Le sostituzioni dei sorveglianti sono denunciate nei modi e nei termini di cui all'articolo 24 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1959.))

Qualora il titolare affidi l'esecuzione dei lavori di prospezione ad impresa specializzata, ne deve dare comunicazione alla sezione idrocarburi con la stessa denuncia di esercizio, la quale deve essere controfirmata dall'imprenditore ovvero, in caso di società, dal legale rappresentante o da un suo procuratore.
Qualora il titolare affidi ad una o più imprese specializzate l'esecuzione di singole operazioni o servizi, ne deve dare comunicazione alla sezione idrocarburi prima dell'inizio delle operazioni.
La comunicazione deve essere controfirmata o confermata successivamente dall'imprenditore ovvero, in caso di società, dal legale rappresentante o da un suo procuratore.
Le imprese specializzate sono tenute all'osservanza delle norme di sicurezza di cui al presente decreto.
Il titolare del permesso di prospezione o del permesso di ricerca o della concessione di coltivazione è responsabile nei confronti della pubblica amministrazione della opera delle imprese specializzate predette.