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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 maggio 1979, n. 886

Integrazione ed adeguamento delle norme di polizia delle miniere e delle cave, contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, al fine di regolare le attività di prospezione, di ricerca e di coltivazione degli Idrocarburi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/06/2007)
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Testo in vigore dal: 11-5-1980
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Vista  la  legge  25  ottobre 1978, n. 682, relativa alla delega al
Governo  per  la integrazione e la modifica delle norme contenute nel
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  9  aprile  1959, n. 128,
concernente  norme  di  polizia  delle  miniere e delle cave, ai fini
dell'adeguamento delle norme stesse alle attivita' di prospezione, di
ricerca  e  di coltivazione degli idrocarburi nel mare territoriale e
nella piattaforma continentale;
  Visto l'art. 76 della Costituzione;
  Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
  Sentito il comitato tecnico per gli idrocarburi;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla   proposta  del  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato,  di  concerto  con  i  Ministri degli affari esteri
dell'interno di grazia e giustizia, della difesa, delle poste e delle
telecomunicazioni, del lavoro e della previdenza sociale;

                              Decreta:
                               Art. 1.
                              Finalita'

  Le  presenti  norme  si  applicano  alle  attivita' di prospezione,
ricerca  e  coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi nel mare
territoriale  e  nella  piattaforma  continentale  e  in  altre  aree
sottomarine  comunque  soggette ai poteri dello Stato. Esse intendono
garantire  il buon governo dei giacimenti di idrocarburi; tutelare la
sicurezza  e  la  salute  dei  lavoratori;  prevenire  l'inquinamento
dell'aria,  del  mare,  del  fondo  e  del sottofondo marini; evitare
ingiustificati  impedimenti  e intralci alla navigazione marittima ed
aerea  e  alla  pesca,  danni o pericoli alla fauna e flora marina, a
condotte, cavi ed altri impianti sottomarini.