DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 aprile 1959, n. 128

Norme di polizia delle miniere e delle cave.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2000)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 29-12-1996
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 24. 
 
  ((1. I lavori che hanno luogo  nelle  attivita'  estrattive  devono
essere denunciati all'autorita' di vigilanza competente  almeno  otto
giorni prima dell'inizio o delle ripresa. 
  2. La denuncia e' fatta dal titolare o da un  suo  procuratore  con
lettera raccomandata con avviso di ricevimento e deve  indicare,  per
ogni luogo di lavoro: 
    a) gli estremi del  titolo  minerario  o  dell'autorizzazione  di
cava; 
    b) l'ubicazione dei lavori e se questi sono a cielo aperto  o  in
sotterraneo; 
    c) il nome, cognome e domicilio del direttore responsabile; 
    d) il nome, cognome e domicilio dei sorveglianti dei lavori,  per
ciascun turno. 
  3.  Nel  caso  di  societa'  regolarmente  costituite  deve  essere
indicato il legale rappresentante. 
  4. Il titolare deve comunicare il proprio domicilio o  eleggere  un
domicilio speciale.))