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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 aprile 1959, n. 128

Norme di polizia delle miniere e delle cave.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2000)
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Testo in vigore dal: 1-1-1960
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Vista  la  legge  4  marzo  1958,  n. 198, che delega il Governo ad
emanare  norme in materia di polizia delle miniere e delle cave e per
la riforma del Consiglio superiore delle miniere;
  Visto l'art. 76 della Costituzione;
  Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
  Sentito il Consiglio superiore delle miniere;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta  del  Ministro  per l'industria ed il commercio, di
concerto con i Ministri per l'interno e per la grazia e giustizia;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  Le  norme  di  polizia  delle  miniere  e  delle  cave provvedono a
tutelare  la  sicurezza  e la salute dei lavoratori, ad assicurare il
regolare  svolgimento  delle lavorazioni nel rispetto della sicurezza
dei  terzi  e  delle  attivita' di preminente interesse generale ed a
garantire   il   buon  governo  dei  giacimenti  minerari  in  quanto
appartenenti al patrimonio dello Stato.
  Tali  norme  si  applicano  a)  ai lavori di prospezione, ricerca e
coltivazione delle sostanze minerali;
  b)   ai  lavori  svolti  negli  impianti  connessi  alle  attivita'
minerarie,  esistenti  entro  il  perimetro dei permessi di ricerca e
delle concessioni;
  c)  ai  lavori  svolti  negli impianti che costituiscono pertinenze
della miniera ai sensi dell'art. 23 del regio decreto 29 luglio 1927,
n. 1443, anche se ubicati fuori del perimetro delle concessioni;
  d)  ai lavori di frantumazione, vagliatura, squadratura e lizzatura
dei  prodotti  delle  cave  ed alle operazioni di caricamento di tali
prodotti dai piazzali.
  Non sono soggetti alle disposizioni del presente decreto:
    a)  i lavori negli stabilimenti non compresi nel ciclo produttivo
minerario aventi per oggetto la utilizzazione dei prodotti minerari -
b)   le  escavazioni  di  sabbie  e  ghiaie  effettuate  in  base  ad
autorizzazione dei competenti organi dello Stato nell'alveo dei corsi
d'acqua e nelle spiagge del mare e dei laghi, sempre che i giacimenti
di  tali sabbie e ghiaie non formino oggetto di permesso di ricerca o
concessione  ai  sensi  del  regio  decreto  29 luglio 1927, n. 1443,
modificato con legge 7 novembre 1941, n. 1360.
  Nulla e' innovato circa la competenza del Ministero dell'interno in
materia di tutela della pubblica incolumita' ai sensi del testo unico
delle  leggi  di  pubblica  sicurezza, approvato con regio decreto 18
giugno 1931, n. 773 e del relativo regolamento di esecuzione 6 maggio
1940, n. 635.