DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1979, n. 839

Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia in materia di trasferimento alla regione delle funzioni, del personale e dei beni degli enti soppressi con l'art. 1-bis del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1978, n. 641.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/11/1987)
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  • TRASFERIMENTO ALLA REGIONE DELLE FUNZIONI, DEL PERSONALE E DEI BENI
    DEGLI ENTI SOPPRESSI CON L'ART. 1-BIS DEL DECRETO-LEGGE 18 AGOSTO
    1978, N. 481, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, NELLA LEGGE 21 OTTOBRE
    1978, N. 641.
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  • MODALITA' ESECUTIVE E DISPOSIZIONI FINALI
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Testo in vigore dal: 1-12-1987
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 3.

  Assieme  alle funzioni ed ai compiti di cui all'art. 1 passano alla
regione:
    a)  le strutture operative e gli uffici periferici degli enti ivi
considerati;
    b) i beni mobili ed immobili di spettanza dei medesimi, esistenti
nel  Friuli-Venezia  Giulia,  compresi gli alloggi intestati all'Ente
nazionale  lavoratori  rimpatriati  e profughi o da esso posseduti in
forza dell'art. 6 della legge 14 ottobre 1960, n. 1219;
    c)  i  residui beni mobiliari, compresi il numerario, i titoli di
credito  e  le  partecipazioni  azionarie,  di spettanza degli stessi
enti,   per   la   parte   riferibile  al  territorio  regionale,  da
determinarsi   con  decreti  del  Ministro  del  tesoro,  sentito  il
presidente della giunta regionale.
  Dalla  data  di  entrata in vigore del presente decreto, la regione
succede  agli  enti soppressi in tutti i rapporti giuridici attinenti
alle strutture operative, agli uffici ed ai beni trasferiti, compresi
i  rapporti di mutuo costituiti per la realizzazione o per l'acquisto
degli stessi.
  I  beni  di  cui  sopra  sono  utilizzati, in quanto possibile, per
l'esercizio  delle  funzioni  trasferite e la destinazione definitiva
dei  medesimi  si  conforma  al  riordino ed al decentramento di tali
funzioni, nei modi che saranno stabiliti con legge regionale. ((1))
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AGGIORNAMENTO (1)
  Il D.P.R. 15 gennaio 1987, n. 469, ha disposto (con l'art. 19) che:
"Nell'art.  3 del decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre
1979,  n.  839,  l'espressione  "passano  alla regione" va intesa nel
senso che i beni ivi considerati passano in proprieta' alla regione".