LEGGE 14 ottobre 1960, n. 1219

Proroga delle provvidenze assistenziali a favore dei profughi.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/12/1981)
Testo in vigore dal: 15-11-1960
                               Art. 6.

  Gli  alloggi costruiti nelle province di Trieste, Gorizia, ed Udine
con,  lo  stanziamento  di cui all'articolo 4 della legge 27 febbraio
1958,  n.  173,  sono  dati in gestione all'Opera per l'assistenza ai
profughi  giuliani  e dalmati con le modalita' di cui all'articolo 22
della legge 4 marzo 1952, n. 137.