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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 luglio 1977, n. 616

Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/05/2011)
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Testo in vigore dal:  13-9-1977

Art. 66

Agricoltura e foreste


Le funzioni amministrative nella materia "agricoltura e foreste" concernono: le coltivazioni della terra e le attività zootecniche e l'allevamento di qualsiasi specie con le relative produzioni, i soggetti singoli o associati che vi operano, i mezzi e gli strumenti che vi sono destinati; la difesa e la lotta fitosanitaria; i boschi, le foreste e le attività di produzione forestale e di utilizzazione dei patrimoni silvo-pastorali; la raccolta, conservazione, trasformazione ed il commercio dei prodotti agricoli, silvo-pastorali e zootecnici da parte di imprenditori agricoli singoli o associati; gli interventi a favore dell'impresa e della proprietà agraria singola e associata; le attività di divulgazione tecnica e di preparazione professionale degli operatori agricoli e forestali; le attività di ricerca e sperimentazione di interesse regionale; le destinazioni agrarie delle terre di uso civico oltre le altre funzioni già trasferite e riguardanti gli usi civici; il demanio armentizio; la bonifica integrale e montana; gli interventi di protezione della natura comprese l'istituzione di parchi e riserve naturali e la tutela delle zone umide.
Le funzioni predette comprendono anche:
a) la propaganda per la cooperazione agricola, la propaganda, la divulgazione tecnica e l'informazione socio-economica in agricoltura, la formazione e qualificazione professionale degli operatori agricoli, l'assistenza aziendale ed interaziendale nel settore agricolo e forestale;
b) il miglioramento fondiario e l'ammodernamento delle strutture fondiarie;
c) gli interventi di incentivazione e sostegno della cooperazione e delle strutture associative per la coltivazione, la lavorazione ed il commercio dei prodotti agricoli;
d) il miglioramento e incremento zootecnico, il servizio diagnostico delle malattie trasmissibili degli animali e delle zoonosi, la gestione dei centri di fecondazione artificiale;
e) ogni altro intervento sulle strutture agricole anche in attuazione di direttive e regolamenti comunitari, ivi compresa l'erogazione di incentivi e contributi.
Le regioni provvedono, sulla base di criteri stabiliti da leggi dello Stato, alla ricomposizione, al riordinamento fondiario, all'assegnazione e alla coltivazione di terre incolte abbandonate o insufficientemente coltivate.
Sono delegate alle regioni le funzioni delle commissioni tecniche provinciali di cui all'art. 2 della legge 12 giugno 1962, n. 567.
Sono trasferite alle regioni tutte le funzioni amministrative relative alla liquidazione degli usi civici, allo scioglimento delle promiscuità, alla verifica delle occupazioni e alla destinazione delle terre di uso civico e delle terre provenienti da affrancazioni, ivi comprese le nomine di periti ed istruttori per il compimento delle operazioni relative e la determinazione delle loro competenze.
Sono altresì trasferite le competenze attribuite al Ministero, ad altri organi periferici diversi dallo Stato, e al commissario per la liquidazione degli usi civici dalla legge 16 giugno 1927, n. 1766, dal regolamento approvato con regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332, dalla legge 10 luglio 1930, n. 1078, dal regolamento approvato con regio decreto 15 novembre 1925, n. 2180, dalla legge 16 marzo 1931, n. 377.
L'approvazione delle legittimazioni di cui all'art. 9 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, è effettuata con decreto del Presidente della Repubblica d'intesa con la regione interessata.
Sono trasferite alle regioni le funzioni attualmente di competenza degli organi dello Stato, nonché le funzioni amministrative attribuite, concernenti il demanio armentizio. I provvedimenti che attengono al territorio di più regioni, sono adottati, previa intesa tra loro, dalle regioni interessate.