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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 giugno 1977, n. 728

Modificazioni allo statuto della Scuola normale superiore di Pisa.

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Testo in vigore dal:  26-10-1977

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto della Scuola normale di Pisa, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1965, n. 979, e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1967, n. 914, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche della Scuola anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici della Scuola normale superiore di Pisa e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto della Scuola normale superiore di Pisa, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

L'art. 5, relativo alla composizione del consiglio direttivo, è modificato nel modo seguente:
La lettera h) del primo comma è abrogata e sostituita dalle seguenti:
h) di un rappresentante del personale non docente;
i) del direttore amministrativo.
Dopo il quarto comma è aggiunto il seguente:
"Il rappresentante del personale non docente è eletto il 31 dicembre di ogni anno a scrutinio segreto da tutti i dipendenti non docenti della Scuola, di ruolo e non di ruolo, risultanti in servizio nel mese in cui ha luogo l'elezione e rimane in carica fino all'avvenuta elezione del rappresentante dell'anno successivo, comunque non oltre il 31 dicembre.
Se viene a cessare nel corso dell'anno sarà sostituito da coloro che lo seguono nell'ordine di designazione per numero di voti".
L'attuale sesto comma è abrogato e sostituito dal seguente:
"Le funzioni di segretario del consiglio sono esercitate dal direttore amministrativo. Questi, unitamente al rappresentante del personale non docente di cui alla lettera h), partecipa alle riunioni con voto deliberante per le questioni amministrative e concernenti il personale non insegnante della Scuola".

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 giugno 1977

LEONE MALFATTI

Visto, il Guardasigilli BONIFACIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 settembre 1977

Registro n. 106 Istruzione, foglio n. 368