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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 giugno 1967, n. 914

Modificazioni allo statuto della Scuola normale superiore di Pisa.

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Testo in vigore dal:  3-11-1967

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto della Scuola normale superiore di Pisa, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 15 giugno 1965, n. 979;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche della Scuola anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto della Scuola normale superiore di Pisa, approvato e modificato con il decreto sopraindicato, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 23. - È abrogato e sostituito dal seguente:
"Per le spese ed i discarichi inventariali si osservano le disposizioni legislative vigenti in materia per le Università e gli Istituti superiori statali".
Artt. 34 e 35. - Sono abrogati e sostituiti dal seguente (con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi):
Art. 34. - "Il Consiglio direttivo, nell'approvare nei termini e nei modi di cui all'art. 27 il bando di concorso per il corso ordinario, stabilisce le materie su cui verteranno le prove, sia scritte che orali, degli esami di ammissione del concorso ordinario conformemente ai fini istituzionali della Scuola. Esse non potranno comunque essere inferiori, sia per la classe di Lettere che di Scienze, al numero appresso indicato:
1) per l'ammissione al primo anno almeno due prove scritte e una prova orale atta a dimostrare l'adeguato livello intellettuale e culturale del candidato;
2) per l'ammissione al secondo e terzo anno almeno tre prove scritte; prove orali sulle materie dei programmi di studio consigliati per l'anno precedente dalla Facoltà di provenienza, secondo il tipo di laurea prescelto dal candidato".
Art. 39 (già 40). - Il primo comma è abrogato e sostituito dal seguente:
"La Scuola può accogliere, come alunni, studenti o laureati in discipline umanistiche o scientifiche presso le Università estere di maggior fama secondo gli indirizzi di studio particolarmente coltivati presso la Scuola e che intendono perfezionarsi in Italia".
Art. 48 (già 49). - È abrogato e sostituito dal seguente:
"Il Consiglio direttivo può ammettere a sostenere l'esame per il conferimento del diploma di perfezionamento giovani laureati in discipline umanistiche o scientifiche i quali, pur non appartenendo alla Scuola come alunni, abbiano dimostrato, per studi compiuti o pubblicazioni fatte, notevole perizia nella disciplina nella quale chiedono il diploma, semprechè la medesima sia particolarmente coltivata nella Scuola".

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 giugno 1967

SARAGAT GUI

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 ottobre 1967

Atti del Governo, registro n. 214, foglio n. 43. - GRECO