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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 giugno 1967, n. 914

Modificazioni allo statuto della Scuola normale superiore di Pisa.

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Testo in vigore dal: 3-11-1967
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Veduto lo statuto della Scuola normale superiore di Pisa, approvato
con  decreto  del  Presidente della Repubblica del 15 giugno 1965, n.
979;
  Veduto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Veduto  il  regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Veduto  il  regio  decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Vedute  le  proposte  di  modifiche  dello  statuto formulate dalle
autorita' accademiche della Scuola anzidetta;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche proposte;
  Sentito   il   parere   del   Consiglio  superiore  della  pubblica
istruzione;
  Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

                              Decreta:

  Lo  statuto  della  Scuola  normale  superiore di Pisa, approvato e
modificato  con il decreto sopraindicato, e' ulteriormente modificato
come appresso:
    Art. 23. - E' abrogato e sostituito dal seguente:
    "Per  le  spese  ed  i  discarichi  inventariali  si osservano le
disposizioni  legislative vigenti in materia per le Universita' e gli
Istituti superiori statali".
  Artt.  34  e  35. - Sono abrogati e sostituiti dal seguente (con il
conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi):
    Art.  34. - "Il Consiglio direttivo, nell'approvare nei termini e
nei  modi  di  cui  all'art.  27  il  bando  di concorso per il corso
ordinario,  stabilisce  le  materie  su  cui verteranno le prove, sia
scritte  che  orali, degli esami di ammissione del concorso ordinario
conformemente  ai  fini istituzionali della Scuola. Esse non potranno
comunque  essere  inferiori,  sia  per  la  classe  di Lettere che di
Scienze, al numero appresso indicato:
      1)  per  l'ammissione  al primo anno almeno due prove scritte e
una  prova orale atta a dimostrare l'adeguato livello intellettuale e
culturale del candidato;
      2)  per  l'ammissione  al secondo e terzo anno almeno tre prove
scritte;   prove   orali   sulle  materie  dei  programmi  di  studio
consigliati  per  l'anno  precedente  dalla  Facolta' di provenienza,
secondo il tipo di laurea prescelto dal candidato".
  Art.  39  (gia'  40). - Il primo comma e' abrogato e sostituito dal
seguente:
  "La  Scuola  puo'  accogliere,  come alunni, studenti o laureati in
discipline umanistiche o scientifiche presso le Universita' estere di
maggior   fama   secondo  gli  indirizzi  di  studio  particolarmente
coltivati presso la Scuola e che intendono perfezionarsi in Italia".
  Art. 48 (gia' 49). - E' abrogato e sostituito dal seguente:
  "Il  Consiglio  direttivo puo' ammettere a sostenere l'esame per il
conferimento  del  diploma  di  perfezionamento  giovani  laureati in
discipline  umanistiche  o scientifiche i quali, pur non appartenendo
alla  Scuola  come  alunni,  abbiano dimostrato, per studi compiuti o
pubblicazioni  fatte,  notevole  perizia nella disciplina nella quale
chiedono  il  diploma,  sempreche'  la  medesima  sia particolarmente
coltivata nella Scuola".

  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Roma, addi' 24 giugno 1967

                               SARAGAT

                                                                  GUI

Visto, il Guardasigilli: REALE
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 11 ottobre 1967
  Atti del Governo, registro n. 214, foglio n. 43. - GRECO