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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 marzo 1977, n. 235

((Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di energia.))

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2017)
Testo in vigore dal:  25-12-1999
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, che approva il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;
Sentita la commissione paritetica per le norme di attuazione prevista dall'art. 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri per il lavoro e la previdenza sociale, per l'industria, il commercio e l'artigianato e per il tesoro; Decreta:

Art. 1

((
1. Fermo restando quanto disposto dagli articoli 01, comma 3, lettera c),
1-bis e 1-ter del presente decreto nonché dall'articolo 14 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, nel territorio delle province di Trento e di Bolzano gli enti locali, mediante le forme di gestione dei servizi pubblici locali a carattere economicoimprenditoriale, ivi comprese le società di capitali, hanno facoltà, nei limiti di quanto previsto nel decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79:
a) di esercitare le attività elettriche come individuate dall'articolo 1, primo comma, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, nonché le ulteriori attività elettriche, ivi comprese l'esportazione e l'importazione dell'energia elettrica;
b) di effettuare cessioni, scambi, vettoriamenti e diversioni di energia elettrica, da qualsiasi fonte prodotta, tra di loro, le loro società, gli enti e le società di cui all'articolo 10, l'Enel S.p.a, i soggetti indicati nei numeri 6 e 8 dell'articolo 4 della predetta legge n. 1643 del 1962 limitatamente, per questi ultimi soggetti, a quelli aventi impianti di produzione ubicati nel territorio provinciale, nonché le società, i consorzi e le altre forme associative già costituiti dai predetti enti o dalle loro società, anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, con enti locali, loro imprese o società, aventi sede fuori del territorio provinciale.
2. Fermo restando quanto disposto dagli articoli 01, comma 3, lettera c), 1-bis e 1-ter del presente decreto nonché dall'articolo 14, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, gli enti e le società di cui all'articolo 10 hanno facoltà, nei limiti di quanto previsto dal decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, di esercitare le attività di produzione, importazione, esportazione, trasmissione, trasformazione, distribuzione, nonché acquisto e vendita dell'energia elettrica da qualsiasi fonte prodotta.
3. Gli enti locali di cui al presente articolo sono i comuni e le unioni di comuni, loro consorzi o altre forme associative previste dall'ordinamento degli enti locali, ivi compresi gli enti di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279 e loro consorzi, nonché le loro imprese. Per società degli enti locali e per società di cui all'articolo 10 ai fini del presente decreto si intendono le società di capitali nelle quali gli enti locali o gli enti di cui all'articolo 10 o le società da essi controllate posseggano la maggioranza del capitale sociale.
))