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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 marzo 1974, n. 279

Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di minime proprietà colturali, caccia e pesca, agricoltura e foreste.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2016)
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Testo in vigore dal:  10-8-1974

Art. 7


Ai fini della valorizzazione delle zone montane, le province potranno costituire tra i comuni appartenenti ad uno stesso comprensorio le comunità montane previste dalla legge 3 dicembre 1971, n. 1102, determinandone l'ordinamento, ovvero altri enti di diritto pubblico, aventi compiti analoghi di programmazione economica e di pianificazione urbanistica.
Nella delimitazione dei comprensori, ove non sia già intervenuta, le province assicureranno la consultazione dei comuni interessati.
L'organo deliberante sarà costituito da membri eletti dai consigli comunali, assicurando la partecipazione delle minoranze. Per quanto attiene alla provincia di Bolzano, la partecipazione sarà assicurata compatibilmente con l'osservanza delle speciali norme relative alla rappresentanza dei gruppi linguistici.