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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 maggio 1974, n. 417

Norme sullo stato giuridico del personale docente, direttivo ed ispettivo della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 07/02/1992)
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Testo in vigore dal:  20-12-1991
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Art. 94

Sanzioni


Al personale di cui al presente decreto, nel caso di violazione dei propri doveri, possono essere inflitte le seguenti sanzioni disciplinari:
a) la censura;
b) la sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio fino a un mese;
c) la sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio da oltre un mese a sei mesi;
((c-bis) la sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio per un periodo di sei mesi e l'utilizzazione, trascorso il tempo di sospensione, per lo svolgimento di compiti diversi da quelli inerenti alla funzione docente o direttiva;))

d) la destituzione.
Per il personale docente il primo grado di sanzione disciplinare è costituito dall'avvertimento scritto consistente nel richiamo all'osservanza dei propri doveri.