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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 maggio 1974, n. 417

Norme sullo stato giuridico del personale docente, direttivo ed ispettivo della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 07/02/1992)
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Testo in vigore dal: 12-11-1974
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
  Vista  la  legge  30 luglio 1973, n. 477, recante delega al Governo
per  l'emanazione  di  norme  sullo  stato  giuridico  del  personale
direttivo,  ispettivo,  docente  e  non docente della scuola materna,
elementare, secondaria e artistica dello Stato;
  Udito il parere della commissione prevista dall'art. 18 della legge
30 luglio 1973, n. 477;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto
con  i  Ministri  per  il  tesoro  e  per  la  riforma della pubblica
amministrazione;

                              Decreta:
                               Art. 1.
                      Liberta' di insegnamento

  Nel  rispetto  delle norme costituzionali e degli ordinamenti della
scuola  stabiliti dalle leggi dello Stato, ai docenti e' garantita la
liberta'  di  insegnamento.  L'esercizio di tale liberta' e' inteso a
promuovere  attraverso  un confronto aperto di posizioni culturali la
piena formazione della personalita' degli alunni.
  Tale  azione  di promozione e' attuata nel rispetto della coscienza
morale e civile degli alunni stessi.