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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 dicembre 1974, n. 689

Disposizioni integrative e correttive del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, concernente disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sul reddito.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/03/1975)
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Testo in vigore dal:  29-3-1975
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 9 ottobre 1971, n. 825, concernente delega legislativa per la riforma tributaria;
Visto il decreto-legge 25 maggio 1972, n. 202, convertito, con modifiche, nella legge 24 luglio 1972, n. 321;
Ritenuta la necessità di emanare, ai sensi dell'art. 17 della citata legge 9 ottobre 1971, n. 825, disposizioni integrative e correttive del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, concernente disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sul reddito;
Udito il parere della commissione parlamentare istituita a norma del richiamato art. 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per le finanze per l'interno, per il tesoro e per il bilancio e la programmazione economica; Decreta:

Art. 1


I soggetti indicati nell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che per l'ultimo periodo di imposta chiuso prima dell'entrata in vigore del decreto stesso non erano tassabili in base al bilancio ai sensi degli articoli 8 e 104 dell'abrogato testo unico delle leggi sulle imposte dirette, devono redigere
((entro il 30 aprile 1975))
un prospetto delle attività e passività esistenti al 1 gennaio 1974, valutate a norma degli articoli da 4 a 11.
Entro lo stesso termine il prospetto deve essere vidimato dall'ufficio del registro delle imprese, dall'ufficio del registro o da un notaio, previa numerazione e bollatura dei fogli che lo compongono.