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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 dicembre 1974, n. 689

Disposizioni integrative e correttive del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, concernente disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sul reddito.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/03/1975)
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Testo in vigore dal: 29-3-1975
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
  Vista   la  legge  9  ottobre  1971,  n.  825,  concernente  delega
legislativa per la riforma tributaria;
  Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1036;
  Visto  il  decreto-legge  25  maggio  1972, n. 202, convertito, con
modifiche, nella legge 24 luglio 1972, n. 321;
  Visto l'art. 2 della legge 14 agosto 1974, n. 354;
  Ritenuta  la  necessita'  di  emanare,  ai sensi dell'art. 17 della
citata  legge  9  ottobre  1971,  n.  825, disposizioni integrative e
correttive  del  decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973,   n.   600,  concernente  disposizioni  comuni  in  materia  di
accertamento delle imposte sul reddito;
  Udito  il  parere  della commissione parlamentare istituita a norma
del richiamato art. 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri, di
concerto con i Ministri per le finanze per l'interno, per il tesoro e
per il bilancio e la programmazione economica;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  I  soggetti  indicati nell'art. 13 del decreto del Presidente della
Repubblica  29  settembre  1973,  n. 600, che per l'ultimo periodo di
imposta  chiuso  prima  dell'entrata in vigore del decreto stesso non
erano  tassabili  in base al bilancio ai sensi degli articoli 8 e 104
dell'abrogato  testo  unico delle leggi sulle imposte dirette, devono
redigere  ((entro  il 30 aprile 1975)) un prospetto delle attivita' e
passivita'  esistenti  al  1  gennaio  1974,  valutate  a norma degli
articoli da 4 a 11.
  Entro   lo   stesso  termine  il  prospetto  deve  essere  vidimato
dall'ufficio  del registro delle imprese, dall'ufficio del registro o
da  un  notaio,  previa  numerazione  e  bollatura  dei  fogli che lo
compongono.